Ordinanza 186/1998 (ECLI:IT:COST:1998:186)
Massima numero 23936
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
20/05/1998; Decisione del
20/05/1998
Deposito del 26/05/1998; Pubblicazione in G. U. 03/06/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 186/98. CORTE DEI CONTI - GIUDIZIO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA PER DANNO MORALE - PROCESSO DI COGNIZIONE PER L'ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO DEBITORE (NELLA SPECIE; INPDAP, DEBITORE DELL'INDENNITA' DI BUONUSCITA NEI CONFRONTI DEL SOGGETTO CITATO PER DANNO ERARIALE) - MANCATA PREVISIONE DELL'ATTRIBUZIONE DI DETTO ACCERTAMENTO ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI E IN PARTICOLARE ALLA COMPETENZA DEL GIUDICE RIMETTENTE - PRETESA INCIDENZA SUL PRINCIPIO DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE PER LA LIMITAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA DIFESA DELL'ERARIO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 186/98. CORTE DEI CONTI - GIUDIZIO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA PER DANNO MORALE - PROCESSO DI COGNIZIONE PER L'ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO DEBITORE (NELLA SPECIE; INPDAP, DEBITORE DELL'INDENNITA' DI BUONUSCITA NEI CONFRONTI DEL SOGGETTO CITATO PER DANNO ERARIALE) - MANCATA PREVISIONE DELL'ATTRIBUZIONE DI DETTO ACCERTAMENTO ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI E IN PARTICOLARE ALLA COMPETENZA DEL GIUDICE RIMETTENTE - PRETESA INCIDENZA SUL PRINCIPIO DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE PER LA LIMITAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA DIFESA DELL'ERARIO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 d.l. 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti), convertito nella l. 14 gennaio 1994, n. 19, nonche' dell'art. 548 cod. proc. civ., come richiamato dall'art. 26 r.d. 13 agosto 1933, n. 1038 (Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti) - nella parte in cui non consentono che il processo di cognizione per accertare l'obbligo del terzo rientri nella giurisdizione della Corte dei conti e, in particolare, nella competenza del giudice designato ex art. 5 d.l. n. 453 del 1993 - sollevata con riferimento all'art. 24 Cost., in quanto - posto che la censura investe, segnatamente, la disciplina del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo debitore di somme di denaro in favore di presunto responsabile di danno erariale, nei cui confronti e' stato disposto il sequestro conservativo dei beni ai sensi dell'art. 5 d.l. n. 453 del 1993; che l'art. 678 (applicabile ai sensi dell'art. 26 r.d. n. 1038 del 1933) comma 2, cod. proc. civ. stabilisce la sospensione del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo "fino all'esito di quello sul merito, a meno che il terzo non chieda l'immediato accertamento dei propri obblighi; che, nel giudizio a quo, il terzo e' rimasto contumace, sicche' non risulta proposta l'istanza ex art. 678, comma 2, cod. proc. civ.; e che il giudizio di accertamento degli obblighi del terzo rimane, dunque, sospeso sino all'esito del giudizio di merito sulla responsabilita' per danno erariale (rispetto al quale giudizio nessuna competenza e', peraltro ravvisabile in capo al giudice designato dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti) - non puo' apprezzarsi il requisito della rilevanza nella questione di legittimita' costituzionale sollevata in una fase del giudizio in cui non trova applicazione la normativa denunciata. - S. nn. 263/1996 e 375/1996. red.: S. Di Palma
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 d.l. 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti), convertito nella l. 14 gennaio 1994, n. 19, nonche' dell'art. 548 cod. proc. civ., come richiamato dall'art. 26 r.d. 13 agosto 1933, n. 1038 (Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti) - nella parte in cui non consentono che il processo di cognizione per accertare l'obbligo del terzo rientri nella giurisdizione della Corte dei conti e, in particolare, nella competenza del giudice designato ex art. 5 d.l. n. 453 del 1993 - sollevata con riferimento all'art. 24 Cost., in quanto - posto che la censura investe, segnatamente, la disciplina del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo debitore di somme di denaro in favore di presunto responsabile di danno erariale, nei cui confronti e' stato disposto il sequestro conservativo dei beni ai sensi dell'art. 5 d.l. n. 453 del 1993; che l'art. 678 (applicabile ai sensi dell'art. 26 r.d. n. 1038 del 1933) comma 2, cod. proc. civ. stabilisce la sospensione del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo "fino all'esito di quello sul merito, a meno che il terzo non chieda l'immediato accertamento dei propri obblighi; che, nel giudizio a quo, il terzo e' rimasto contumace, sicche' non risulta proposta l'istanza ex art. 678, comma 2, cod. proc. civ.; e che il giudizio di accertamento degli obblighi del terzo rimane, dunque, sospeso sino all'esito del giudizio di merito sulla responsabilita' per danno erariale (rispetto al quale giudizio nessuna competenza e', peraltro ravvisabile in capo al giudice designato dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti) - non puo' apprezzarsi il requisito della rilevanza nella questione di legittimita' costituzionale sollevata in una fase del giudizio in cui non trova applicazione la normativa denunciata. - S. nn. 263/1996 e 375/1996. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte