Ordinanza 187/1998 (ECLI:IT:COST:1998:187)
Massima numero 23937
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
20/05/1998; Decisione del
20/05/1998
Deposito del 26/05/1998; Pubblicazione in G. U. 03/06/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 187/98. EDILIZIA E URBANISTICA - REATO DI LOTTIZZAZIONE ABUSIVA DI TERRENI A SCOPO EDIFICATORIO - LAMENTATA INDETERMINATEZZA, FORIERA DI INCERTEZZE INTERPRETATIVE, DELLE NORME CONCERNENTI IL PROVVEDIMENTO DEL SINDACO DI ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO DEL COMUNE DELLE AREE ABUSIVAMENTE LOTTIZZATE E IL PROVVEDIMENTO DI CONFISCA DISPOSTO CON LA SENTENZA DEFINITIVA DEL GIUDICE PENALE DI ACCERTAMENTO DELLA LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - DEDOTTA POSSIBILE INTERFERENZA TRA I PREDETTI PROVVEDIMENTI - MANCATA ESPRESSA PREVISIONE, IN CASO DI APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLA PARTE, DELLA POSSIBILITA' DI ORDINARE NELLA SENTENZA LA CONFISCA DEI TERRENI ABUSIVAMENTE LOTTIZZATI E DELLE OPERE ABUSIVAMENTE COSTRUITE - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DELLA TUTELA DELL'AMBIENTE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 187/98. EDILIZIA E URBANISTICA - REATO DI LOTTIZZAZIONE ABUSIVA DI TERRENI A SCOPO EDIFICATORIO - LAMENTATA INDETERMINATEZZA, FORIERA DI INCERTEZZE INTERPRETATIVE, DELLE NORME CONCERNENTI IL PROVVEDIMENTO DEL SINDACO DI ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO DEL COMUNE DELLE AREE ABUSIVAMENTE LOTTIZZATE E IL PROVVEDIMENTO DI CONFISCA DISPOSTO CON LA SENTENZA DEFINITIVA DEL GIUDICE PENALE DI ACCERTAMENTO DELLA LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - DEDOTTA POSSIBILE INTERFERENZA TRA I PREDETTI PROVVEDIMENTI - MANCATA ESPRESSA PREVISIONE, IN CASO DI APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLA PARTE, DELLA POSSIBILITA' DI ORDINARE NELLA SENTENZA LA CONFISCA DEI TERRENI ABUSIVAMENTE LOTTIZZATI E DELLE OPERE ABUSIVAMENTE COSTRUITE - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DELLA TUTELA DELL'AMBIENTE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 18, commi 7, 8 e 9, e 19 l. 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e 445 cod. proc. pen. - nella parte in cui dette norme non prevedono con adeguata precisione (trattandosi di norme con piena incidenza penalistica diretta e indiretta) ne' le caratteristiche dei provvedimenti adottati in via amministrativa dal sindaco, di acquisizione al patrimonio del Comune delle aree lottizzate e di demolizione delle opere; ne' quelle della confisca da disporsi dal giudice penale, in relazione anche all'art. 240, comma 2, n. 2 cod. pen.; ne', infine, quelle della sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi e' stata lottizzazione, specie nell'ipotesi di eventuale applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 445 cod. proc. pen. - sollevate con riferimento agli artt. 3, 9, 24, 101, comma secondo, e 102 Cost., in quanto - posto che il giudice rimettente deve delibare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' delle norme sulla base della interpretazione che egli e' tenuto a dare delle stesse, specie in assenza di un diritto vivente, in modo da verificare se le eventuali lacune dell'ordinamento possano essere colmate secondo i vari criteri ermeneutici previsti dalle norme vigenti, e privilegiando l'interpretazione conforme a costituzione; e che debbono ritenersi manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale sollevate in maniera perplessa o ancipite, tali dovendosi ritenere quelle nelle quali sono configurate due possibili interpretazioni, con diversi esiti correttivi - il giudice 'a quo' si e' limitato a ricostruire le diverse posizioni della giurisprudenza e della dottrina in ordine alle problematiche sollevate, prospettando la semplice eventualita' che dalle incertezza interpretative, cui darebbe luogo la formulazione delle norme impugnate, possa derivare la illegittimita' costituzionale delle stesse; ed in quanto le ordinanze di rimessione non contengono una adeguata motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza delle questioni sollevate con riferimento ai parametri invocati. - S. n. 350/1997; O. nn. 101/1996, 39/1998. red.: S. Di Palma
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 18, commi 7, 8 e 9, e 19 l. 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e 445 cod. proc. pen. - nella parte in cui dette norme non prevedono con adeguata precisione (trattandosi di norme con piena incidenza penalistica diretta e indiretta) ne' le caratteristiche dei provvedimenti adottati in via amministrativa dal sindaco, di acquisizione al patrimonio del Comune delle aree lottizzate e di demolizione delle opere; ne' quelle della confisca da disporsi dal giudice penale, in relazione anche all'art. 240, comma 2, n. 2 cod. pen.; ne', infine, quelle della sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi e' stata lottizzazione, specie nell'ipotesi di eventuale applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 445 cod. proc. pen. - sollevate con riferimento agli artt. 3, 9, 24, 101, comma secondo, e 102 Cost., in quanto - posto che il giudice rimettente deve delibare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' delle norme sulla base della interpretazione che egli e' tenuto a dare delle stesse, specie in assenza di un diritto vivente, in modo da verificare se le eventuali lacune dell'ordinamento possano essere colmate secondo i vari criteri ermeneutici previsti dalle norme vigenti, e privilegiando l'interpretazione conforme a costituzione; e che debbono ritenersi manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale sollevate in maniera perplessa o ancipite, tali dovendosi ritenere quelle nelle quali sono configurate due possibili interpretazioni, con diversi esiti correttivi - il giudice 'a quo' si e' limitato a ricostruire le diverse posizioni della giurisprudenza e della dottrina in ordine alle problematiche sollevate, prospettando la semplice eventualita' che dalle incertezza interpretative, cui darebbe luogo la formulazione delle norme impugnate, possa derivare la illegittimita' costituzionale delle stesse; ed in quanto le ordinanze di rimessione non contengono una adeguata motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza delle questioni sollevate con riferimento ai parametri invocati. - S. n. 350/1997; O. nn. 101/1996, 39/1998. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 9
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 101
co. 2
Costituzione
art. 102
Altri parametri e norme interposte