Ordinanza 192/1998 (ECLI:IT:COST:1998:192)
Massima numero 24047
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  20/05/1998;  Decisione del  20/05/1998
Deposito del 26/05/1998; Pubblicazione in G. U. 03/06/1998
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 192/98. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - ASSERITA PREVISIONE DI UNA CATEGORIA DI DETENUTI ASSOGGETTATI AD UN REGIME DI ESECUZIONE DELLA DETENZIONE DIVERSO DA QUELLO DISPOSTO PER LA CRIMINALITA' ORDINARIA - DEDOTTA VIOLAZIONE DEI DIRITTI ALLA TUTELA GIUDIZIARIA E ALLA DIFESA - PRETESA LESIONE, ALTRESI', DEL PRINCIPIO DI PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA E DI QUELLO DI IRRETROATTIVITA' DELLA LEGGE PENALE - QUESTIONE GIA' DICHIARATA <> - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Manifesta infondatezza della questione, gia' dichiarata "non fondata nei sensi di cui in motivazione" con la sentenza n. 376 del 1997 - sopravvenuta dopo l'instaurazione del giudizio principale - nella quale la Corte ha affermato che l'art. 41 - 'bis', comma 2, dell'ordinamento penitenziario - la cui finalita' e' essenzialmente quella di impedire i collegamenti dei detenuti appartenenti alle organizzazioni criminali tra loro e con i membri di queste che si trovino in liberta' - si sottrae alle censure di illegittimita' costituzionale, in quanto puo' e deve essere oggetto di una interpretazione restrittiva, la quale esclude la possibilita' che i decreti applicativi del regime differenziato incidano sul <> di liberta' personale spettante al detenuto e sugli aspetti dell'esecuzione che toccano la qualita' e la quantita' della pena; comporta la necessita' di applicazioni limitate nel tempo, congrue al fine e adeguatamente motivate, anche in sede di proroga, in ordine alla permanenza attuale dei presupposti; non consente di sottoporre i detenuti a trattamenti contrari al senso di umanita' ne' di escluderli dalle attivita' di osservazione e di trattamento personale nonche' da quelle volte alla realizzazione della personalita'. Pertanto, cosi' interpretata, la norma impugnata non viola ne' i diritti alla tutela giudiziaria e alla difesa, ne' il principio di presunzione di non colpevolezza, ne' quello di irretroattivita' della legge penale. - Cfr., altresi', S. nn. 349/1993, 410/1993 e 351/1996. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 13

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 27

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte