Ordinanza 193/1998 (ECLI:IT:COST:1998:193)
Massima numero 23939
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
20/05/1998; Decisione del
20/05/1998
Deposito del 26/05/1998; Pubblicazione in G. U. 03/06/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 193/98. PROCESSO CIVILE - ASTENSIONE DEL GIUDICE - GIUDICE CHE ABBIA CONOSCIUTO DELLA CAUSA IN SEDE DI PROCEDIMENTO CAUTELARE - OBBLIGO DI ASTENSIONE NEL GIUDIZIO DI MERITO - MANCATA PREVISIONE - PROCEDIMENTI CAUTELARI - GIUDICE CHE ABBIA CONOSCIUTO DELLA CAUSA IN SEDE DI PROCEDIMENTO CAUTELARE - INCOMPATIBILITA' NEL GIUDIZIO DI MERITO - OMESSA PREVISIONE - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - RIFERIMENTO ALLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE IN TEMA DI INCOMPATIBILITA' NEL PROCESSO PENALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 193/98. PROCESSO CIVILE - ASTENSIONE DEL GIUDICE - GIUDICE CHE ABBIA CONOSCIUTO DELLA CAUSA IN SEDE DI PROCEDIMENTO CAUTELARE - OBBLIGO DI ASTENSIONE NEL GIUDIZIO DI MERITO - MANCATA PREVISIONE - PROCEDIMENTI CAUTELARI - GIUDICE CHE ABBIA CONOSCIUTO DELLA CAUSA IN SEDE DI PROCEDIMENTO CAUTELARE - INCOMPATIBILITA' NEL GIUDIZIO DI MERITO - OMESSA PREVISIONE - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - RIFERIMENTO ALLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE IN TEMA DI INCOMPATIBILITA' NEL PROCESSO PENALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Sono manifestamente infondate, con riferimento all'art. 24 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 51, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. - nella parte in cui non prevede che il giudice abbia l'obbligo di astenersi allorche' abbia conosciuto della causa in sede di procedimento cautelare proposto anteriormente al giudizio di merito - e 669-octies cod. proc. civ. - nella parte in cui non prevede (con disposizione analoga a quella contenuta nel secondo comma dell'art. 669-terdecies) una specifica causa di incompatibilita' alla trattazione e decisione del giudizio di merito costituita dall'aver conosciuto della controversia nella fase del procedimento cautelare introdotto prima dell'inizio della causa di merito - in quanto analoga questione e' stata gia' dichiarata non fondata con la sent. n. 326 del 1997; le considerazioni ivi svolte assumono valenza generale estensibile anche al censurato art. 669-octies cod. proc. civ. e non sono stati addotti motivi ulteriori a sostegno dei denunziati vizi di illegittimita' costituzionale. - S. n. 326/1997. red.: S. Di Palma
Sono manifestamente infondate, con riferimento all'art. 24 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 51, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. - nella parte in cui non prevede che il giudice abbia l'obbligo di astenersi allorche' abbia conosciuto della causa in sede di procedimento cautelare proposto anteriormente al giudizio di merito - e 669-octies cod. proc. civ. - nella parte in cui non prevede (con disposizione analoga a quella contenuta nel secondo comma dell'art. 669-terdecies) una specifica causa di incompatibilita' alla trattazione e decisione del giudizio di merito costituita dall'aver conosciuto della controversia nella fase del procedimento cautelare introdotto prima dell'inizio della causa di merito - in quanto analoga questione e' stata gia' dichiarata non fondata con la sent. n. 326 del 1997; le considerazioni ivi svolte assumono valenza generale estensibile anche al censurato art. 669-octies cod. proc. civ. e non sono stati addotti motivi ulteriori a sostegno dei denunziati vizi di illegittimita' costituzionale. - S. n. 326/1997. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte