Sentenza 195/1998 (ECLI:IT:COST:1998:195)
Massima numero 23954
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  20/05/1998;  Decisione del  20/05/1998
Deposito del 03/06/1998; Pubblicazione in G. U. 10/06/1998
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 195/98. IMPIEGO PUBBLICO - ORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DI PUBBLICA SICUREZZA - NOMINA A COMMISSARIO DI POLIZIA - REQUISITI - VINCITORI DI CONCORSO CHE NELL'APPOSITO CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SIANO STATI ASSENTI PER PIU' DI NOVANTA GIORNI PER INFERMITA' CONTRATTA DURANTE IL SUO SVOLGIMENTO - DIMISSIONI OBBLIGATORIE, SENZA FACOLTA', PER L'AMMINISTRAZIONE, DI AMMETTERLI AD UN CORSO SUCCESSIVO - IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI COMMISSARI IN PROVA CHE NON ABBIANO SUPERATO L'ESAME FINALE DEL CORSO, PER I QUALI LA POSSIBILITA' DI AMMISSIONE AD UN CORSO SUCCESSIVO E' PREVISTA - INCIDENZA SULL'INTERESSE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., l'art. 57, lett. d), della legge 1 aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione di pubblica sicurezza), nella parte in cui prevede che i vincitori del concorso per commissario di polizia in prova, frequentatori dell'apposito corso di formazione teorico-pratico previsto come condizione per il conseguimento della nomina, che siano stati assenti per piu' di novanta giorni per infermita' contratta durante il corso, siano senz'altro dimessi, senza che all'amministrazione, quanto all'esito di un'istruttoria circa l'eziologia e le conseguenze della malattia, risulti che essi abbiano nel frattempo recuperata l'idoneita' psicofisica, sia consentito di ammetterli ad un altro corso successivo, cosi' come previsto, dall'art. 56, settimo comma, stessa legge, per i commissari in prova che non abbiano superato l'esame finale. Se e' vero infatti che al legislatore deve riconoscersi la piu' ampia discrezionalita' nel privilegiare alcuni elementi di valutazione nelle procedure di accesso all'impiego, il necessario limite della ragionevolezza appare superato allorche', accordata la possibilita' di ripetere il corso a chi sia stato giudicato negativamente, la medesima venga poi negata nell'ipotesi in esame, cosi' attribuendosi alla frequenza un valore preminente rispetto al rendimento. Trattasi, all'evidenza, di un automatismo basato su una presunzione assoluta di inidoneita', contrastante, oltretutto, con lo stesso interesse della Pubblica Amministrazione. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte