Sentenza 196/1998 (ECLI:IT:COST:1998:196)
Massima numero 24163
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del  20/05/1998;  Decisione del  20/05/1998
Deposito del 03/06/1998; Pubblicazione in G. U. 10/06/1998
Massime associate alla pronuncia:  24169


Titolo
SENT. 196/98 A. INQUINAMENTO - REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - RIFIUTI SOLIDI - SMALTIMENTO - IMPIANTI DI DISCARICA DEI RIFIUTI AUTORIZZATI AI SENSI DELLA LEGGE 28 NOVEMBRE 1988, N. 65 - IMPOSSIBILITA' DI SMALTIRE NEI PREDETTI IMPIANTI I RIFIUTI IMPORTATI DA ALTRE REGIONI - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 41 COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., degli artt. 16, comma 4, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 28 novembre 1988, n. 65 (Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi) e 29 della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 14 giugno 1996, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi e di attivita' estrattive) - i quali, rispettivamente, dispongono che <> e che <> - in quanto, premesso che la disposizione dell'art. 16 sopra citato si inserisce in un complesso quadro normativo costituito da fonti comunitarie, statali e regionali, che disciplinano il settore dei rifiuti, in un ambito nel quale, in particolare, il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, che ha espressamente abrogato il previgente d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e che e' stato emanato in base alla legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 91/156/CEE e 91/689/CEE, contiene disposizioni che costituiscono principi fondamentali della legislazione statale, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, e rappresentano anche <> nei confronti delle regioni a statuto speciale; nella specie non e' configurabile la lesione della liberta' di iniziativa economica, perche' questa consente l'apposizione di limiti al suo esercizio a condizione che essi corrispondano all'utilita' sociale, nel cui ambito rientrano sicuramente gli interessi alla tutela della salute e dell'ambiente. D'altra parte, la disciplina in oggetto trova una adeguata giustificazione anche sul piano della ragionevolezza, poiche' il legislatore regionale, in attesa dell'attuazione di una compiuta pianificazione territoriale dei siti di discarica, si e' proposto di evitare, attraverso il divieto di conferimento di rifiuti <>, una incongrua e pregiudiziale moltiplicazione di impianti di smaltimento derivante dall'assoluta imprevedibilita' della quantita' di materiali da trattare. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte