Sentenza 197/1998 (ECLI:IT:COST:1998:197)
Massima numero 23951
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
20/05/1998; Decisione del
20/05/1998
Deposito del 03/06/1998; Pubblicazione in G. U. 10/06/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 197/98. AUSILIARI DEL GIUDICE - PERITO D'UFFICIO - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO - RICORSO AVVERSO LA LIQUIDAZIONE - DECRETO DEL PRESIDENTE, IN CALCE AL RICORSO, DI FISSAZIONE DEL TERMINE DI NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI E DELLA DISCUSSIONE IN CAMERA DI CONSIGLIO - MANCATA PREVISIONE DELLA COMUNICAZIONE AL RICORRENTE - PRETESA IRRAZIONALITA' DELLA PRESUNZIONE DI CONOSCENZA IN CONSEGUENZA DEL DEPOSITO IN CANCELLERIA DEL DECRETO IN QUESTIONE IN CALCE AL RICORSO - PRETESA INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA - RICHIAMO ALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 156 RELATIVA AD ANALOGA QUESTIONE - NON FONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 197/98. AUSILIARI DEL GIUDICE - PERITO D'UFFICIO - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO - RICORSO AVVERSO LA LIQUIDAZIONE - DECRETO DEL PRESIDENTE, IN CALCE AL RICORSO, DI FISSAZIONE DEL TERMINE DI NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI E DELLA DISCUSSIONE IN CAMERA DI CONSIGLIO - MANCATA PREVISIONE DELLA COMUNICAZIONE AL RICORRENTE - PRETESA IRRAZIONALITA' DELLA PRESUNZIONE DI CONOSCENZA IN CONSEGUENZA DEL DEPOSITO IN CANCELLERIA DEL DECRETO IN QUESTIONE IN CALCE AL RICORSO - PRETESA INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA - RICHIAMO ALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 156 RELATIVA AD ANALOGA QUESTIONE - NON FONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 6, l. 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria), "nella parte in cui, [nel caso di ricorso avverso la liquidazione del compenso spettante al perito, per le operazioni peritali espletate a richiesta dell'autorita' giudiziaria] non prevede la comunicazione al ricorrente del decreto del presidente del tribunale in calce al ricorso, con cui viene fissata la comparizione delle parti davanti al collegio in camera di consiglio ed e' determinato il termine per la notificazione del decreto e del ricorso stesso alla controparte interessata", in quanto - posto che l'art. 29 l. n. 794 del 1942 sancisce che "il presidente del tribunale o della corte d'appello ordina, con decreto in calce al ricorso, la comparizione degli interessati dinanzi al collegio in camera di consiglio" e che "il decreto e' notificato a cura dell'interessato"; che tale schema procedurale non include nel suo contenuto precettivo alcun termine di decadenza; che la mancanza di un'espressa previsione dell'obbligo di comunicare il decreto di fissazione dell'udienza e del termine di notificazione del ricorso alla controparte si spiega in quanto trova applicazione il generale principio di cui all'art. 136 cod. proc. civ.; e che il ricorso proposto ai sensi dell'art. 11, commi 5 e 6, l. n. 319 del 1980 e' atto impugnatorio della liquidazione, gia' operata dal giudice o dal p.m. che ha nominato il perito avente diritto al compenso, che costituisce espressione di un diritto attribuito dalla norma col solo onere di osservare il termine di venti giorni "dall'avvenuta comunicazione" (del decreto di liquidazione) - la possibile interpretazione "adeguatrice" della disposizione impugnata induce ad escludere che l'inutile decorso del termine di notifica indicato nel decreto di fissazione dell'udienza emesso ai sensi dell'art. 29 cit. comporti, pur in difetto della comunicazione del decreto stesso, la decadenza dall'impugnazione gia' tempestivamente proposta ai sensi dell'art. 11, comma 5, l. n. 319 del 1980, tenuto conto che il semplice deposito di un provvedimento nella cancelleria non offre al soggetto che lo ha richiesto quella ragionevole possibilita' di tempestiva conoscenza, senza oneri eccedenti la normale diligenza, che e' necessaria quando viene in considerazione l'osservanza di un termine per l'esercizio del diritto di agire e di difendersi in giudizio. - S. nn. 125/1972, 22/1973, 238/1976, 15/1977, 303/1985, 120/1986, 156/1986, 358/1996. red.: S. Di Palma
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 6, l. 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria), "nella parte in cui, [nel caso di ricorso avverso la liquidazione del compenso spettante al perito, per le operazioni peritali espletate a richiesta dell'autorita' giudiziaria] non prevede la comunicazione al ricorrente del decreto del presidente del tribunale in calce al ricorso, con cui viene fissata la comparizione delle parti davanti al collegio in camera di consiglio ed e' determinato il termine per la notificazione del decreto e del ricorso stesso alla controparte interessata", in quanto - posto che l'art. 29 l. n. 794 del 1942 sancisce che "il presidente del tribunale o della corte d'appello ordina, con decreto in calce al ricorso, la comparizione degli interessati dinanzi al collegio in camera di consiglio" e che "il decreto e' notificato a cura dell'interessato"; che tale schema procedurale non include nel suo contenuto precettivo alcun termine di decadenza; che la mancanza di un'espressa previsione dell'obbligo di comunicare il decreto di fissazione dell'udienza e del termine di notificazione del ricorso alla controparte si spiega in quanto trova applicazione il generale principio di cui all'art. 136 cod. proc. civ.; e che il ricorso proposto ai sensi dell'art. 11, commi 5 e 6, l. n. 319 del 1980 e' atto impugnatorio della liquidazione, gia' operata dal giudice o dal p.m. che ha nominato il perito avente diritto al compenso, che costituisce espressione di un diritto attribuito dalla norma col solo onere di osservare il termine di venti giorni "dall'avvenuta comunicazione" (del decreto di liquidazione) - la possibile interpretazione "adeguatrice" della disposizione impugnata induce ad escludere che l'inutile decorso del termine di notifica indicato nel decreto di fissazione dell'udienza emesso ai sensi dell'art. 29 cit. comporti, pur in difetto della comunicazione del decreto stesso, la decadenza dall'impugnazione gia' tempestivamente proposta ai sensi dell'art. 11, comma 5, l. n. 319 del 1980, tenuto conto che il semplice deposito di un provvedimento nella cancelleria non offre al soggetto che lo ha richiesto quella ragionevole possibilita' di tempestiva conoscenza, senza oneri eccedenti la normale diligenza, che e' necessaria quando viene in considerazione l'osservanza di un termine per l'esercizio del diritto di agire e di difendersi in giudizio. - S. nn. 125/1972, 22/1973, 238/1976, 15/1977, 303/1985, 120/1986, 156/1986, 358/1996. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte