Sentenza 198/1998 (ECLI:IT:COST:1998:198)
Massima numero 23952
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  20/05/1998;  Decisione del  20/05/1998
Deposito del 03/06/1998; Pubblicazione in G. U. 10/06/1998
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 198/98. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - CONCORRENZA CON L'ILOR - ESCLUSIONE PER I SOGGETTI ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE A DECORRERE DAL I GENNAIO 1993, AD ECCEZIONE DI COLORO IL CUI PERIODO D'IMPOSTA NON COINCIDE CON L'ANNO SOLARE (COME NELLA SPECIE) PER I QUALI L'ESCLUSIONE STESSA HA EFFETTO PER I REDDITI PRODOTTI DAL PRIMO PERIODO D'IMPOSTA SUCCESSIVO AL I GENNAIO 1993 CON CONSEGUENTE DUPLICAZIONE D'IMPOSTA PER GLI STESSI - PRETESO ECCESSO DI DELEGA - NON FONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata, con riferimento all'art. 76 Cost., in relazione all'art. 4, comma 1, lett. a), punto 16, l. 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita' e di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), l'art. 17, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in quanto - posto che la legge delega, nello stabilire, in sede di istituzione dell'ICI, quale criterio direttivo [art. 4, comma 1, lett. a), punto 16], l'esclusione dei redditi dominicali delle aree fabbricabili, dei redditi dei terreni agricoli e dei redditi dei fabbricati dall'ambito di applicazione dell'ILOR, non ha fissato (come invece ha fatto al successivo punto 17 per la soppressione dell'INVIM) il termine dal quale tale esclusione deve avere effetto; che la disposizione denunciata stabilisce, fra l'altro, che l'esclusione dall'imposta locale sui redditi ivi indicati ha effetto, per i soggetti all'IRPEG il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, sui redditi prodotti dal primo periodo d'imposta successivo all'1 gennaio 1993; e che la determinazione dei "principi e criteri direttivi" richiesti dall'art. 76 Cost. per una valida delegazione legislativa non puo' eliminare ogni margine di scelta nell'esercizio della delega, servendo gli stessi, da un lato, a circoscrivere il campo della delega si' da evitare che essa venga esercitata in modo divergente dalle finalita' che l'hanno determinata, ma, dall'altro, a consentire al potere delegato la possibilita' di valutare le particolari situazioni giuridiche da regolamentare nella fisiologica attivita' di "riempimento" che lega i due livelli normativi - il legislatore delegato, nell'attivita' di riempimento allo stesso riferibile, ha fissato quale data di decorrenza dell'esclusione dall'ILOR dei redditi sopra specificati il periodo d'imposta successivo a quello in corso all'entrata in vigore del decreto legislativo; determinazione, questa, rimessa alla discrezionalita' del potere delegato. - S. nn. 56/1971, 158/1985, 362/1995; O. nn. 321/1987, 21/1988. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  23/10/1992  n. 421  art. 4    co. 1  a),p. 16