Sentenza 200/1998 (ECLI:IT:COST:1998:200)
Massima numero 24063
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  20/05/1998;  Decisione del  20/05/1998
Deposito del 03/06/1998; Pubblicazione in G. U. 10/06/1998
Massime associate alla pronuncia:  24062  24064


Titolo
SENT. 200/98 B. IMPIEGO PUBBLICO - DIPENDENTI DI RUOLO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI IN SERVIZIO ALL'ESTERO - ALLOGGI FORNITI AI PREDETTI DIPENDENTI DALL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA - DETERMINAZIONE DEL CANONE - ASSERITA ASTRATTEZZA - DEDOTTA IRRAGIONEVOLEZZA NONCHE' VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 84, quarto comma, del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli Affari esteri), <>, in quanto - posto che la norma denunciata prevede una forma di intervento dell'Amministrazione di carattere eccezionale, temporaneo e comunque facoltativo - il legislatore delegato, nella sua discrezionalita', ha ritenuto di operare una scelta semplificatrice, individuando una misura mediamente corrispondente al costo degli alloggi per i propri dipendenti, nel quale vanno compresi anche gli oneri sopportati esclusivamente dal medesimo Ministero nei periodi in cui gli alloggi rimangono inutilizzati a causa del trasferimento ad altra sede di chi ne fruiva o in conseguenza degli accordi eventualmente conclusi con i dipendenti, in base ai quali l'Amministrazione assume su di se' tutte le spese, anche di manutenzione ordinaria. Peraltro, la predetta norma non viola nemmeno il principio di eguaglianza, in quanto impone al Ministero di fissare il canone degli immobili concessi al proprio personale <>. Ne consegue che la casualita' nell'assegnazione delle diverse abitazioni e l'uniformita' nella determinazione del relativo canone non derivano dalla norma 'de qua', ma piuttosto dalla sua applicazione in concreto e l'eventuale disparita' di trattamento, di mero fatto, non ha rilevanza ai fini della verifica della legittimita' costituzionale della medesima disposizione (v., tra le molte, le sentenze nn. 417 del 1996, 175 del 1997, 18 del 1998). red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte