Ordinanza 202/1998 (ECLI:IT:COST:1998:202)
Massima numero 23955
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
20/05/1998; Decisione del
20/05/1998
Deposito del 03/06/1998; Pubblicazione in G. U. 10/06/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 202/98. PROCESSO CIVILE - CONTUMACIA - FISSAZIONE DELLA PRIMA UDIENZA DI TRATTAZIONE - NOTIFICAZIONE AL CONTUMACE - MANCATA PREVISIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA DELLA PARTE NON COSTITUITA - ERRONEITA' DEL PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO DA CUI MUOVE IL GIUDICE RIMETTENTE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 202/98. PROCESSO CIVILE - CONTUMACIA - FISSAZIONE DELLA PRIMA UDIENZA DI TRATTAZIONE - NOTIFICAZIONE AL CONTUMACE - MANCATA PREVISIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA DELLA PARTE NON COSTITUITA - ERRONEITA' DEL PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO DA CUI MUOVE IL GIUDICE RIMETTENTE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Manifesta infondatezza della questione, data l'erroneita' del presupposto interpretativo dal quale muove il giudice 'a quo'. Invero - premesso che, per giurisprudenza costante, la contumacia non puo' assumere alcun significato probatorio ne' puo' <> - la disposizione di cui all'art. 183, primo comma, c.p.c., alla a tenore della quale alla prima udienza di trattazione <>, deve intendersi riferita esclusivamente alle parti costituite. - Cfr. S. nn. 250/1986 e 317/1989. red.: G. Leo
Manifesta infondatezza della questione, data l'erroneita' del presupposto interpretativo dal quale muove il giudice 'a quo'. Invero - premesso che, per giurisprudenza costante, la contumacia non puo' assumere alcun significato probatorio ne' puo' <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte