Ordinanza 203/1998 (ECLI:IT:COST:1998:203)
Massima numero 23946
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  20/05/1998;  Decisione del  20/05/1998
Deposito del 03/06/1998; Pubblicazione in G. U. 10/06/1998
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 203/98. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - INCOMPATIBILITA' DEL GIUDICE DETERMINATA DA ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO - IPOTESI IN CUI IL GIUDICE, IN QUALITA' DI GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI, ABBIA PROVVEDUTO IN TEMA DI SEQUESTRO PREVENTIVO DI COSE PERTINENTI AL REATO - IMPOSSIBILITA' DI PARTECIPARE AL GIUDIZIO - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCESSO - QUESTIONI GIA' DECISE - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 Cost., nei confronti dell'art. 34 - in relazione all'art. 321, comma 3 - cod. proc. pen., nella parte in cui non comprende tra i casi nei quali il giudice non puo' partecipare al giudizio, anche quello del giudice che, prima del dibattimento, quale giudice per le indagini preliminari, abbia confermato, con il rigetto di istanza di revoca, o disposto, con la emissione del relativo decreto, la misura cautelare reale del sequestro preventivo. Invero, come la Corte costituzionale ha gia' affermato, nel dichiarare non fondata analoga questione - e senza che nel caso, rispetto a quelli gia' esaminati, vengano prospettati dai giudici 'a quibus' profili o argomenti nuovi - le misure cautelari reali, essendo per loro natura attinenti a beni o cose pertinenti al reato, la cui libera disponibilita' puo' comportare pericoli, possono prescindere da qualsiasi profilo di colpevolezza, sicche' per la loro adozione manca quella incisiva valutazione prognostica della responsabilita' dell'imputato, basata su gravi indizi di colpevolezza, che potrebbe rendere, o far apparire, condizionato il successivo giudizio di merito da parte dello stesso giudice, in contrasto col principio del giusto procedimento; ne' vi e', per le due diverse categorie di misure cautelari, personali o reali, una identita' di presupposti, in ordine alla valutazione da operarsi dal giudice, tale da esigere, quanto al regime delle incompatibilita', l'applicazione della stessa disciplina. E d'altra parte, anche se nell'adozione o nella conferma delle misure cautelari reali, la valutazione di merito non e' imposta dal tipo dell'atto, l'effetto pregiudicante all'interno dello stesso procedimento, di una eventuale valutazione di responsabilita', andra' pur sempre accertato in concreto, ricorrendo, ove ne sussistano i presupposti, agli istituti della astensione o della ricusazione. - V., sulla questione in oggetto, S. n. 66/1997, e sul possibile ricorso all'astensione o alla ricusazione, S. n. 308/1997. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 101

Altri parametri e norme interposte