Ordinanza 204/1998 (ECLI:IT:COST:1998:204)
Massima numero 23961
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
20/05/1998; Decisione del
20/05/1998
Deposito del 03/06/1998; Pubblicazione in G. U. 10/06/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 204/98. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INTEGRAZIONE AL MINIMO DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO - DISCIPLINA - ATTRIBUZIONE DELL'INTEGRAZIONE CONDIZIONATA AL NON SUPERAMENTO DI UN REDDITO CHE, CUMULATO CON QUELLO DEL CONIUGE, SIA SUPERIORE A QUATTRO VOLTE IL TRATTAMENTO MINIMO - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 31, PRIMO COMMA, 36, PRIMO COMMA, E 38, SECONDO COMMA, COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE, GIA' DECISA, NEL SENSO DELLA NON FONDATEZZA, CON SENTENZA N. 127 DEL 1997.
ORD. 204/98. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INTEGRAZIONE AL MINIMO DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO - DISCIPLINA - ATTRIBUZIONE DELL'INTEGRAZIONE CONDIZIONATA AL NON SUPERAMENTO DI UN REDDITO CHE, CUMULATO CON QUELLO DEL CONIUGE, SIA SUPERIORE A QUATTRO VOLTE IL TRATTAMENTO MINIMO - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 31, PRIMO COMMA, 36, PRIMO COMMA, E 38, SECONDO COMMA, COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE, GIA' DECISA, NEL SENSO DELLA NON FONDATEZZA, CON SENTENZA N. 127 DEL 1997.
Testo
E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 31, primo comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto: dell'art. 6, primo comma, lettera b), del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638; dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (come modificato dall'art. 11, comma 38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dall'art. 2, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335); dell'art. 3, comma 1, lettera s), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, nella parte in cui attribuisce rilievo, ai fini dell'integrazione al trattamento minimo, ai redditi del coniuge del pensionato, escludendola quando il pensionato sia titolare di redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo superiore a quattro volte il trattamento minimo, giacche', come la Corte ha affermato nel dichiarare non fondata analoga questione (sentenza n. 127 del 1997), il legislatore - che, in relazione alla caratteristica di questo intervento solidaristico, diretto a far fronte alle esigenze di vita del titolare della pensione e della sua famiglia, puo' condizionare, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili, l'attribuzione e l'ammontare dell'integrazione della pensione contributiva agli altri redditi del pensionato e della sua famiglia - ha considerato, non irragionevolmente, il reddito dei coniugi, sui quali solitamente gravano gli oneri relativi alle esigenze di vita della famiglia, determinando l'importo dei redditi cumulati che escludono l'integrazione in misura adeguatamente superiore a quella dei redditi propri del pensionato che determinano analoga esclusione. - Cfr. S. n. 127/1997. red.: S. Evangelista
E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 31, primo comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto: dell'art. 6, primo comma, lettera b), del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638; dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (come modificato dall'art. 11, comma 38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dall'art. 2, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335); dell'art. 3, comma 1, lettera s), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, nella parte in cui attribuisce rilievo, ai fini dell'integrazione al trattamento minimo, ai redditi del coniuge del pensionato, escludendola quando il pensionato sia titolare di redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo superiore a quattro volte il trattamento minimo, giacche', come la Corte ha affermato nel dichiarare non fondata analoga questione (sentenza n. 127 del 1997), il legislatore - che, in relazione alla caratteristica di questo intervento solidaristico, diretto a far fronte alle esigenze di vita del titolare della pensione e della sua famiglia, puo' condizionare, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili, l'attribuzione e l'ammontare dell'integrazione della pensione contributiva agli altri redditi del pensionato e della sua famiglia - ha considerato, non irragionevolmente, il reddito dei coniugi, sui quali solitamente gravano gli oneri relativi alle esigenze di vita della famiglia, determinando l'importo dei redditi cumulati che escludono l'integrazione in misura adeguatamente superiore a quella dei redditi propri del pensionato che determinano analoga esclusione. - Cfr. S. n. 127/1997. red.: S. Evangelista
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 31
co. 1
Costituzione
art. 36
co. 1
Costituzione
art. 38
co. 2
Altri parametri e norme interposte