Ordinanza 207/1998 (ECLI:IT:COST:1998:207)
Massima numero 23947
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
20/05/1998; Decisione del
20/05/1998
Deposito del 03/06/1998; Pubblicazione in G. U. 10/06/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 207/98. PROCESSO PENALE - INCOMPATIBILITA' DEL GIUDICE PER ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO - GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE CHE ABBIA EMESSO DECRETO DI RINVIO A GIUDIZIO - INCOMPATIBILITA' DELLO STESSO, IN SEGUITO A RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL PUBBLICO MINISTERO DA PARTE DEL TRIBUNALE, AD ADOTTARE PER GLI STESSI FATTI UN NUOVO PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA INCIDENZA SULLA IMPARZIALITA' DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE CON LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 207/98. PROCESSO PENALE - INCOMPATIBILITA' DEL GIUDICE PER ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO - GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE CHE ABBIA EMESSO DECRETO DI RINVIO A GIUDIZIO - INCOMPATIBILITA' DELLO STESSO, IN SEGUITO A RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL PUBBLICO MINISTERO DA PARTE DEL TRIBUNALE, AD ADOTTARE PER GLI STESSI FATTI UN NUOVO PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA INCIDENZA SULLA IMPARZIALITA' DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE CON LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede tra le cause di incompatibilita' del giudice determinata da atti compiuti nel procedimento, l'avvenuta emissione, per gli stessi fatti - da parte del giudice dell'udienza preliminare che debba adottare, a seguito della restituzione degli atti al pubblico ministero disposta dal Tribunale, un nuovo provvedimento conclusivo - di un decreto di rinvio a giudizio. Invero, come la Corte ha gia' affermato nel dichiarare non fondata analoga questione, nell'udienza preliminare il giudice non e' chiamato ad esprimere valutazioni sul merito dell'accusa, ma solo a verificare, in una delibazione di carattere processuale, la legittimita' della domanda di giudizio formulata dal pubblico ministero, sicche' non risulta pregiudicata la decisione di merito sull'oggetto del processo in ordine alla quale e' destinato ad operare il regime della incompatibilita', non potendo indurre a diverso avviso la soppressione, nel testo dell'art. 425 cod. proc. pen. - ad opera della legge 8 aprile 1993, n. 105 - del requisito della evidenza, gia' in precedenza richiesto per la emanazione, nell'udienza preliminare, della sentenza di non luogo a procedere. Il contrario assunto interpretativo, da cui nel riproporre l'incidente - senza peraltro addurre, rispetto a quelli gia' esaminati e respinti, profili o argomenti nuovi - muove nel caso il giudice 'a quo', si riconferma percio' inesatto. - Sulla questione in oggetto, O. n. 367/1997; sulla non incidenza sulle caratteristiche e funzione dell'udienza preliminare della soppressione, nell'art. 425 cod. proc. pen., del termine "evidente", v. anche, da ultimo, O. n. 91/1998 red.: S. Pomodoro
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede tra le cause di incompatibilita' del giudice determinata da atti compiuti nel procedimento, l'avvenuta emissione, per gli stessi fatti - da parte del giudice dell'udienza preliminare che debba adottare, a seguito della restituzione degli atti al pubblico ministero disposta dal Tribunale, un nuovo provvedimento conclusivo - di un decreto di rinvio a giudizio. Invero, come la Corte ha gia' affermato nel dichiarare non fondata analoga questione, nell'udienza preliminare il giudice non e' chiamato ad esprimere valutazioni sul merito dell'accusa, ma solo a verificare, in una delibazione di carattere processuale, la legittimita' della domanda di giudizio formulata dal pubblico ministero, sicche' non risulta pregiudicata la decisione di merito sull'oggetto del processo in ordine alla quale e' destinato ad operare il regime della incompatibilita', non potendo indurre a diverso avviso la soppressione, nel testo dell'art. 425 cod. proc. pen. - ad opera della legge 8 aprile 1993, n. 105 - del requisito della evidenza, gia' in precedenza richiesto per la emanazione, nell'udienza preliminare, della sentenza di non luogo a procedere. Il contrario assunto interpretativo, da cui nel riproporre l'incidente - senza peraltro addurre, rispetto a quelli gia' esaminati e respinti, profili o argomenti nuovi - muove nel caso il giudice 'a quo', si riconferma percio' inesatto. - Sulla questione in oggetto, O. n. 367/1997; sulla non incidenza sulle caratteristiche e funzione dell'udienza preliminare della soppressione, nell'art. 425 cod. proc. pen., del termine "evidente", v. anche, da ultimo, O. n. 91/1998 red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte