Ordinanza 208/1998 (ECLI:IT:COST:1998:208)
Massima numero 23945
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  20/05/1998;  Decisione del  20/05/1998
Deposito del 03/06/1998; Pubblicazione in G. U. 10/06/1998
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 208/98. PROCESSO PENALE - COMPETENZA PER MATERIA - COMPETENZA DEL PRETORE - DETERMINAZIONE - CRITERI - PRINCIPI DELLA LEGGE DI DELEGA E NORME DEL CODICE - ATTRIBUZIONE AL GIUDIZIO DEL PRETORE, OLTRE AI REATI PER CUI E' PREVISTA UNA PENA DETENTIVA NON SUPERIORE NEL MASSIMO A QUATTRO ANNI, DI ALTRI DELITTI, SPECIFICAMENTE INDICATI, TRA CUI LA RISSA AGGRAVATA, CON PENA EDITTALE MASSIMA DI CINQUE ANNI - LAMENTATO DETERIORE TRATTAMENTO DEGLI ACCUSATI DI TALE DELITTO RISPETTO AGLI IMPUTATI DI DELITTI PER I QUALI, BENCHE' DI PARI GRAVITA', E' STABILITA CON MAGGIORI GARANZIE, LA COMPETENZA DEL TRIBUNALE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 2, n. 12, della legge di delega 16 febbraio 1987, n. 81, e 7, comma 2, lett. g) del codice di procedura penale, in forza dei quali sono compresi nella competenza per materia del pretore, oltre ai reati per cui il massimo di pena non supera i quattro anni, in applicazione del criterio qualitativo, altri delitti, specificamente indicati - come la rissa aggravata di cui all'art. 588, secondo comma, cod. pen., contestata nel giudizio 'a quo' - per cui la pena prevista oltrepassa il limite quantitativo. Invero - a parte che nella ordinanza di rimessione non si indica quali siano i delitti di pari gravita' rispetto ai quali si verificherebbe la denunciata disparita' di trattamento - come la Corte ha gia' piu' volte affermato, nel decidere identiche o analoghe questioni, rientra nelle valutazioni discrezionali del legislatore la ripartizione, effettuata nei limiti della ragionevolezza, della competenza per materia tra i diversi giudici, senza che la differente composizione dell'organo giudicante per i diversi reati o la semplificazione del procedimento determini una disparita' di trattamento tra cittadini. Ne', rispetto a quelli gia' esaminati e respinti in tali pronunce, si prospettano nel caso profili o argomenti nuovi. - O. nn. 423/1997, 257/1995, 139/1997. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte