Sentenza 211/1998 (ECLI:IT:COST:1998:211)
Massima numero 23957
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  20/05/1998;  Decisione del  20/05/1998
Deposito del 03/06/1998; Pubblicazione in G. U. 10/06/1998
Massime associate alla pronuncia:  23958


Titolo
SENT. 211/98 A. CATASTO - TARIFFE D'ESTIMO - DETERMINAZIONE - CRITERI - RIFERIMENTO AL VALORE UNITARIO DI MERCATO ORDINARIAMENTE RITRAIBILE - TRANSITORIA APPLICABILITA' DI TALI CRITERI FINO AL 1 GENNAIO 1998 (NONOSTANTE L'AVVENUTO ANNULLAMENTO IN SEDE DI GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA DEI DECRETI MINISTERIALI CHE LI AVEVANO INTRODOTTI), IN ATTESA DI NUOVA REVISIONE FONDATA SU BASE REDDITUALE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI CAPACITA' CONTRIBUTIVA - PRETESA INCIDENZA SULLA TUTELA GIURISDIZIONALE - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA - PRETESO ECCESSO DI POTERE, PER RITENUTO ESERCIZIO DI FUNZIONE AMMINISTRATIVA DA PARTE DEL POTERE LEGISLATIVO - RIFERIMENTO ALLE SENT. NN. 263/1994, 35/1985 E 210/1971 - NON FONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, con riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 113 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 d.l. 23 gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonche' altre disposizioni tributarie), conv., con modif., nella l. 24 marzo 1993, n. 75, "nella parte in cui prevede la permanenza in vigore delle tariffe di estimo e delle rendite gia' determinate in esecuzione del decreto ministeriale 20 gennaio 1990", in quanto -posto che le leggi a contenuto sostanzialmente provvedimentale esigono un controllo stretto di non arbitrarieta' e di non irragionevolezza; che di quanto ora considerato non puo' non tenersi conto anche nell'interpretazione della contestata disposizione, in relazione all'esigenza di darne una lettura non collidente con la Costituzione; che il denunciato atto legislativo, annoverabile piu' esattamente nella categoria delle leggi di sanatoria, nel disporre la permanenza in vigore delle tariffe d'estimo e delle rendite "gia' determinate in esecuzione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990", ha avuto il fine di conferire base legislativa a quel criterio di revisione delle tariffe d'estimo "sulla base del valore unitario di mercato ordinariamente ritraibile", che era stato recepito in detto decreto, annullato dal giudice amministrativo, perche' il criterio stesso non era conforme ai principi ispiratori della disciplina all'epoca vigente in materia - si deve ritenere che il legislatore abbia inteso salvaguardare le tariffe e le rendite solo in quanto applicative del criterio ritenuto illegittimo dal giudice, validando le stesse in stretta correlazione con il criterio legificato, senza ricomprendere nella sanatoria eventuali vizi sostanziali o procedimentali diversi da quelli derivanti dall'illegittimita' del criterio medesimo; ed in quanto e' da escludere che la disposizione denunciata, trasmodando in una ingiustificata disciplina delle modalita' applicative, abbia inteso ricomprendere nell'effetto di legificazione anche "l'attribuzione di fatto in via diretta ed immediata della rendita catastale" ai singoli immobili, con la conseguenza che, se si sono determinati altri vizi in sede di rilevazione dei valori degli immobili, ovvero di determinazione delle rendite, diversi da quelli discendenti dal criterio ora legificato, deve escludersi che i vizi stessi possano reputarsi sanati ed affermarsi che essi restano interamente soggetti al controllo giurisdizionale. - S. n. 263/1994. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 53

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte