Sentenza 212/1998 (ECLI:IT:COST:1998:212)
Massima numero 24011
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
01/06/1998; Decisione del
01/06/1998
Deposito del 19/06/1998; Pubblicazione in G. U. 24/06/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 212/98. IMPIEGO PUBBLICO - ALLIEVO AGENTE DELLA POLIZIA DI STATO - CORSO DI ADDESTRAMENTO - ASSENZA PER MALATTIA O INFORTUNIO SUPERIORE A TRENTA GIORNI - IMPOSSIBILITA' PER LO STESSO DI ESSERE AMMESSO AD ALTRO CORSO SUCCESSIVO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 32 E 97 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 212/98. IMPIEGO PUBBLICO - ALLIEVO AGENTE DELLA POLIZIA DI STATO - CORSO DI ADDESTRAMENTO - ASSENZA PER MALATTIA O INFORTUNIO SUPERIORE A TRENTA GIORNI - IMPOSSIBILITA' PER LO STESSO DI ESSERE AMMESSO AD ALTRO CORSO SUCCESSIVO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 32 E 97 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 4, 32 e 97 Cost., l'art. 4, punto, 1, lettera d) e punto 5 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325 (recante: <>), convertito nella legge 3 ottobre 1987, n. 402 - nella parte in cui non consente all'Amministrazione di ammettere ad altro corso successivo gli agenti di polizia ausiliari che siano stati assenti per piu' di quaranta giorni per infermita' contratta durante il corso ed abbiano nel frattempo recuperato l'idoneita' fisica - dovendosi ritenere manifestamente priva di qualunque giustificazione la conseguenza sanzionatoria, espressamente assimilata all'espulsione, che la norma riconnette al provvedimento di dimissione dal corso, ove la si confronti con la situazione - addotta a paragone dal giudice 'a quo' - dell'agente ausiliario non ancora ammesso al corso stesso, la cui assenza per infermita', pur protrattasi oltre i termini indicati nella predetta norma, non comporta l'automatica cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione. Peraltro, viene attribuito dalla norma al mero dato della frequenza un valore addirittura preminente rispetto al rendimento; e cio', sino al punto di ricollegare alla assenza per infermita', protratta oltre un certo termine, la cessazione automatica del rapporto di servizio, impedendo all'Amministrazione di consentire la partecipazione dell'allievo, che abbia nel frattempo recuperato l'idoneita' psicofisica, ad un corso successivo; mentre, in base all'art. 48 della legge n. 121 del 1981 (che detta il regime ordinario dei corsi per la nomina ad agente di polizia), gli agenti in prova che non abbiano superato gli esami di fine corso sono ammessi a ripetere non piu' di una volta il secondo semestre, e lo stesso decreto-legge n. 325 del 1987, ai sensi dell'art. 3, comma 5, consente agli agenti in prova di ripetere il periodo pratico, nel caso di giudizio sfavorevole, alla fine del periodo di prova cui siano ammessi al termine del corso in argomento. - Cfr. S. nn. 297/1994, 195/1998 e O. n. 140/1995. red.: G. Leo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 4, 32 e 97 Cost., l'art. 4, punto, 1, lettera d) e punto 5 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325 (recante: <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte