Sentenza 213/1998 (ECLI:IT:COST:1998:213)
Massima numero 24180
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  01/06/1998;  Decisione del  01/06/1998
Deposito del 19/06/1998; Pubblicazione in G. U. 01/07/1998
Massime associate alla pronuncia:  24181  24182  24183


Titolo
SENT. 213/98 A. PROCESSO PENALE MILITARE - REGIONE TRENTINO ALTO-ADIGE - CITTADINI APPARTENENTI ALLA MINORANZA TEDESCA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO - DISCIPLINA RELATIVA AI <> - RAPPORTI CON GLI UFFICI E GLI ORGANI GIURISDIZIONALI MILITARI - MANCATA ESTENSIONE DELLA PREDETTA DISCIPLINA - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 E 116 COST. NONCHE' DELL'ART. 100 DELLO STATUTO SPECIALE PER IL TRENTINO ALTO-ADIGE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.

Testo
Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 6 e 116 Cost. e 100 dello Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige - degli artt. 1, 13, 15 e 24 del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari) - nella parte in cui, prevedendo e disciplinando i diritti linguistici del cittadino appartenente alla minoranza tedesca della provincia di Bolzano nei rapporti con uffici e organi giurisdizionali penali ordinari, non estendono tale previsione e tale disciplina ai rapporti con gli uffici e gli organi giurisdizionali militari - in quanto, premesso che la protezione della minoranza italiana di lingua tedesca e' basata non sul principio di personalita', ma su quello di territorialita' - e, infatti, l'art. 2 dello Statuto speciale stabilisce in generale che nella regione e' riconosciuta parita' di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico di appartenenza, e l'art. 99, analogamente, ribadisce che, nella regione, le lingue italiana e tedesca sono equiparate; e, conformemente, rispetto alla giurisdizione, l'art. 100 precisa che i cittadini italiani appartenenti alla minoranza tedesca della provincia di Bolzano hanno facolta' di usare la propria lingua nei rapporti con gli uffici giudiziari situati nella provincia nonche' <>, -, <>. Pertanto, <> quale <>. - Sulla <>, cfr. S. nn. 15/1996, 62/1992, 768/1988, 289/1987, 312/1983, 86/1975, 'ex plurimis'. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 6

Costituzione  art. 116

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 100

Altri parametri e norme interposte