Sentenza 213/1998 (ECLI:IT:COST:1998:213)
Massima numero 24182
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
01/06/1998; Decisione del
01/06/1998
Deposito del 19/06/1998; Pubblicazione in G. U. 01/07/1998
Titolo
SENT. 213/98 C. PROCESSO PENALE MILITARE - REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - CITTADINI APPARTENENTI ALLA MINORANZA TEDESCA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO - DISCIPLINA RELATIVA AI <> - RAPPORTI CON GLI UFFICI E GLI ORGANI GIURISDIZIONALI MILITARI - MANCATA ESTENSIONE DELLA PREDETTA DISCIPLINA - DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 24 COST. - ASSERITA LESIONE, ALTRESI', DELL'ART. 10, PRIMO COMMA, COST. IN RELAZIONE ALL'ART. 6, TERZO COMMA, DELLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
SENT. 213/98 C. PROCESSO PENALE MILITARE - REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - CITTADINI APPARTENENTI ALLA MINORANZA TEDESCA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO - DISCIPLINA RELATIVA AI <
Testo
Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento all'art. 24 Cost. ed all'art. 10, primo comma, Cost. in relazione all'art. 6, terzo comma, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - degli artt. 1, 13, 15 e 24 del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari) - nella parte in cui, prevedendo e disciplinando i diritti linguistici del cittadino appartenente alla minoranza tedesca della provincia di Bolzano nei rapporti con uffici e organi giurisdizionali penali ordinari, non estendono tale previsione e tale disciplina ai rapporti con gli uffici e gli organi giurisdizionali militari - in quanto, premesso che la disciplina generale dell'art. 109 cod. proc. pen. riguarda sia la protezione del diritto di difesa in giudizio sia la garanzia dei diritti linguistici dei cittadini appartenenti a minoranze riconosciute nel processo penale, valendo quindi come disciplina comune anche per i cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano - gli <> previsti in leggi speciali <>, non potendo che riguardare esclusivamente una piu' intensa protezione delle identita' linguistiche dei gruppi minoritari, secondo le norme particolari che li riguardano; pertanto essi hanno piani di applicazione diversi che devono essere mantenuti distinti. Ne consegue che la questione di legittimita' proposta sotto il profilo della garanzia del diritto di difesa in giudizio, relativamente a norme dettate al fine della tutela di diritti linguistici come quelle contenute nel d.P.R. 15 luglio 1988 n. 574, e' destituita di fondamento <>. - Cfr. S. nn. 62/1992, 271/1994, 15/1996. red.: G. Leo
Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento all'art. 24 Cost. ed all'art. 10, primo comma, Cost. in relazione all'art. 6, terzo comma, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - degli artt. 1, 13, 15 e 24 del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari) - nella parte in cui, prevedendo e disciplinando i diritti linguistici del cittadino appartenente alla minoranza tedesca della provincia di Bolzano nei rapporti con uffici e organi giurisdizionali penali ordinari, non estendono tale previsione e tale disciplina ai rapporti con gli uffici e gli organi giurisdizionali militari - in quanto, premesso che la disciplina generale dell'art. 109 cod. proc. pen. riguarda sia la protezione del diritto di difesa in giudizio sia la garanzia dei diritti linguistici dei cittadini appartenenti a minoranze riconosciute nel processo penale, valendo quindi come disciplina comune anche per i cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano - gli <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 10
co. 1
Altri parametri e norme interposte
convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
n. 0
art. 6
co. 3