Sentenza 214/1998 (ECLI:IT:COST:1998:214)
Massima numero 23979
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
01/06/1998; Decisione del
01/06/1998
Deposito del 19/06/1998; Pubblicazione in G. U. 01/07/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 214/98. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - DISPOSIZIONI DI LEGGE STATALE E DI LEGGE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA EMANATE IN SEGUITO ALL'ESITO ABROGATIVO DI 'REFERENDUM' INTESO A SOTTRARRE ALLE U.S.L. LE FUNZIONI GIA' DI LORO COMPETENZA IN MATERIA DI CONTROLLI AMBIENTALI - TRASFERIMENTO ALLE ISTITUITE AGENZIE REGIONALI PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (ARPA) E IN PARTICOLARE ALL'AGENZIA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, CON LE RELATIVE DOTAZIONI ORGANICHE, DEL PERSONALE DEI PRESIDI MULTIZONALI DI PREVENZIONE GIA' OPERANTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, SENZA ESCLUDERNE GLI ADDETTI AD ATTIVITA' RIMASTE AFFIDATE AL SERVIZIO - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E RAGIONEVOLEZZA, BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E TUTELA DEL LAVORO - INSUSSISTENZA - RISPONDENZA DELLE NORME IMPUGNATE AL FINE DI EVITARE DUPLICAZIONI O SMEMBRAMENTO DELLE STRUTTURE TECNICHE ESISTENTI ED INGIUSTIFICATI INCREMENTI DI PERSONALE E SPESE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 214/98. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - DISPOSIZIONI DI LEGGE STATALE E DI LEGGE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA EMANATE IN SEGUITO ALL'ESITO ABROGATIVO DI 'REFERENDUM' INTESO A SOTTRARRE ALLE U.S.L. LE FUNZIONI GIA' DI LORO COMPETENZA IN MATERIA DI CONTROLLI AMBIENTALI - TRASFERIMENTO ALLE ISTITUITE AGENZIE REGIONALI PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (ARPA) E IN PARTICOLARE ALL'AGENZIA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, CON LE RELATIVE DOTAZIONI ORGANICHE, DEL PERSONALE DEI PRESIDI MULTIZONALI DI PREVENZIONE GIA' OPERANTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, SENZA ESCLUDERNE GLI ADDETTI AD ATTIVITA' RIMASTE AFFIDATE AL SERVIZIO - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E RAGIONEVOLEZZA, BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E TUTELA DEL LAVORO - INSUSSISTENZA - RISPONDENZA DELLE NORME IMPUGNATE AL FINE DI EVITARE DUPLICAZIONI O SMEMBRAMENTO DELLE STRUTTURE TECNICHE ESISTENTI ED INGIUSTIFICATI INCREMENTI DI PERSONALE E SPESE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 03, comma 1, del d.l. 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con ampie modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n. 61 - emanato a seguito dell'esito abrogativo (dichiarato con d.P.R. 5 giugno 1993, n. 177) del 'referendum' indetto con d.P.R. 25 febbraio 1993, tendente a sottrarre alle strutture del servizio sanitario nazionale le funzioni di controllo ambientale gia' ad esse attribuite da norme della legge 23 dicembre 1978, n. 833 - e dell'art. 25, comma 1, della legge della Regione Emilia-Romagna 19 aprile 1995, n. 44 - emanata a sua volta in attuazione della legge statale - impugnati entrambi, in riferimento agli artt. 3, 35 e 97 Cost., in quanto in forza di essi risulta assegnato alle istituite Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.), e in particolare all'Agenzia della Regione Emilia-Romagna, con le relative dotazioni organiche, beni, attrezzature, ecc., il personale dei presidi multizonali di prevenzione (P.M.P.), gia' istituiti ai sensi dell'art. 22 della legge n. 833 del 1978, e in particolare il personale del settore biotossicologico degli stessi, senza distinguere tra addetti alle attivita' trasferite e addetti in prevalenza ad attivita' rimaste di competenza del Servizio sanitario e precisamente dei dipartimenti di prevenzione delle USL istituiti a norma dell'art. 7 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502. Nell'ambito della logica a cui le contestate previsioni appaiono ispirate, e che - come si desume dai vari articoli delle due leggi, considerati nel loro insieme - e' quella di evitare soluzioni di continuita' in materia di controlli ambientali e segnatamente di impedire - nella consapevolezza che le attivita' tecniche, come le analisi di laboratorio, potevano essere, e di fatto erano, svolte promiscuamente al servizio sia dei controlli ambientali sia dei controlli propriamente sanitari - che si producesse a livello locale una duplicazione o uno smembramento delle strutture esistenti, con aggravio di personale e di spese, e quindi di curare particolarmente la coordinata disciplina delle modalita' di svolgimento da parte dell'ARPA di attivita' tecniche anche al servizio delle unita' sanitarie locali competenti in tema di controlli sanitari - logica che non solo non contrasta ma e' anzi conforme al principio di buon andamento della pubblica amministrazione - deve riconoscersi la piena discrezionalita' del legislatore, sia statale che regionale, nel definire i criteri per la collocazione delle strutture tecniche presso i soggetti amministrativi competenti, e per la ripartizione e l'assegnazione del relativo personale, con cio' venendo meno anche le censure formulate in riferimento ai principi di eguaglianza e di ragionevolezza. Mentre, per quella dedotta con richiamo al principio della tutela del lavoro in tutte le sue forme, e' sufficiente osservare, per escluderla, che il rispetto della professionalita' degli addetti alle strutture tecniche non e' certo contraddetto dal loro trasferimento, conseguente alla nuova collocazione delle stesse strutture, quando resti ferma - come nel caso - la tipologia generale delle prestazioni richieste. red.: S. Pomodoro
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 03, comma 1, del d.l. 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con ampie modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n. 61 - emanato a seguito dell'esito abrogativo (dichiarato con d.P.R. 5 giugno 1993, n. 177) del 'referendum' indetto con d.P.R. 25 febbraio 1993, tendente a sottrarre alle strutture del servizio sanitario nazionale le funzioni di controllo ambientale gia' ad esse attribuite da norme della legge 23 dicembre 1978, n. 833 - e dell'art. 25, comma 1, della legge della Regione Emilia-Romagna 19 aprile 1995, n. 44 - emanata a sua volta in attuazione della legge statale - impugnati entrambi, in riferimento agli artt. 3, 35 e 97 Cost., in quanto in forza di essi risulta assegnato alle istituite Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.), e in particolare all'Agenzia della Regione Emilia-Romagna, con le relative dotazioni organiche, beni, attrezzature, ecc., il personale dei presidi multizonali di prevenzione (P.M.P.), gia' istituiti ai sensi dell'art. 22 della legge n. 833 del 1978, e in particolare il personale del settore biotossicologico degli stessi, senza distinguere tra addetti alle attivita' trasferite e addetti in prevalenza ad attivita' rimaste di competenza del Servizio sanitario e precisamente dei dipartimenti di prevenzione delle USL istituiti a norma dell'art. 7 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502. Nell'ambito della logica a cui le contestate previsioni appaiono ispirate, e che - come si desume dai vari articoli delle due leggi, considerati nel loro insieme - e' quella di evitare soluzioni di continuita' in materia di controlli ambientali e segnatamente di impedire - nella consapevolezza che le attivita' tecniche, come le analisi di laboratorio, potevano essere, e di fatto erano, svolte promiscuamente al servizio sia dei controlli ambientali sia dei controlli propriamente sanitari - che si producesse a livello locale una duplicazione o uno smembramento delle strutture esistenti, con aggravio di personale e di spese, e quindi di curare particolarmente la coordinata disciplina delle modalita' di svolgimento da parte dell'ARPA di attivita' tecniche anche al servizio delle unita' sanitarie locali competenti in tema di controlli sanitari - logica che non solo non contrasta ma e' anzi conforme al principio di buon andamento della pubblica amministrazione - deve riconoscersi la piena discrezionalita' del legislatore, sia statale che regionale, nel definire i criteri per la collocazione delle strutture tecniche presso i soggetti amministrativi competenti, e per la ripartizione e l'assegnazione del relativo personale, con cio' venendo meno anche le censure formulate in riferimento ai principi di eguaglianza e di ragionevolezza. Mentre, per quella dedotta con richiamo al principio della tutela del lavoro in tutte le sue forme, e' sufficiente osservare, per escluderla, che il rispetto della professionalita' degli addetti alle strutture tecniche non e' certo contraddetto dal loro trasferimento, conseguente alla nuova collocazione delle stesse strutture, quando resti ferma - come nel caso - la tipologia generale delle prestazioni richieste. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 35
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte