Sentenza 215/1998 (ECLI:IT:COST:1998:215)
Massima numero 23995
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
01/06/1998; Decisione del
01/06/1998
Deposito del 19/06/1998; Pubblicazione in G. U. 01/07/1998
Massime associate alla pronuncia:
23994
Titolo
SENT. 215/98 B. CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - TARIFFA DEI PREMI ASSICURATIVI - PROCEDURA DI APPROVAZIONE - INTERVENTO CONSULTIVO DI APPOSITA COMMISSIONE MINISTERIALE SOSTITUTIVA DELLA COMMISSIONE CENTRALE PREZZI - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE MINISTERIALE - LAMENTATA CARENZA DI GARANZIE OBIETTIVE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DI PRESTAZIONI PATRIMONIALI - NON FONDATEZZA.
SENT. 215/98 B. CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - TARIFFA DEI PREMI ASSICURATIVI - PROCEDURA DI APPROVAZIONE - INTERVENTO CONSULTIVO DI APPOSITA COMMISSIONE MINISTERIALE SOSTITUTIVA DELLA COMMISSIONE CENTRALE PREZZI - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE MINISTERIALE - LAMENTATA CARENZA DI GARANZIE OBIETTIVE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DI PRESTAZIONI PATRIMONIALI - NON FONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata, con riferimento all'art. 23 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma sesto, l. n. 990 del 1969, cosi' come modif. dalla l. n. 39 del 1977, nella parte in cui, nel prevedere l'intervento consultivo di un'apposita Commissione ministeriale, sostitutiva della Commissione centrale prezzi, "ne determina la composizione in maniera meno garantistica rispetto a quest'ultima", in quanto - posto che le tariffe (che vengono inserite di diritto, in base alla disposizione impugnata, nei contratti di assicurazione per la responsabilita' civile dei veicoli e dei natanti, la cui stipula e' obbligatoria, ai sensi dell'art. 1 della medesima legge, per ogni possessore di veicolo a motore che intenda farlo circolare) costituiscono "prestazione patrimoniale imposta" ai sensi dell'art. 23 Cost., tenuto conto che la determinazione da parte del CIP delle tariffe medesime costituisce atto formale autoritativo incidente sull'autonomia privata dell'utente, in riferimento ad un negozio (contratto di assicurazione) obbligatorio 'ex lege' per il soddisfacimento di un rilevante bisogno di vita, qual e' la liberta' di circolazione mediante l'utilizzazione di veicoli; che la riserva di legge prevista dall'art. 23 Cost. e' "relativa", ponendo l'obbligo per il legislatore di determinare preventivamente e sufficientemente criteri direttivi di base e linee generali di disciplina della discrezionalita' amministrativa; e che l'elaborazione della tariffa di mercato dei premi dell'assicurazione dei rischi di massa, quale deve considerarsi l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli, si basava essenzialmente, alla stregua della previgente disciplina dell'art. 11 l. n. 990 del 1969 e del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. 24 novembre 1970, n. 973), su dati tecnici derivanti da una complessa attivita' di rilevazione statistico-attuariale - dalla disciplina in esame erano desumibili criteri, limiti e controlli che, delimitando in modo congruo la discrezionalita' della p.a., escludevano la violazione dell'art. 23 Cost., tanto piu' che era previsto un ulteriore elemento garantistico costituito da un modulo procedimentale con il quale veniva a realizzarsi la collaborazione di una pluralita' di organi al fine di escludere eventuali arbitrii dell'amministrazione (cfr. Massima "A"). - S. nn. 4/1957, 112/1957, 36/1959, 2/1962, 55/1963, 72/1969, 67/1973, 127/1988, 507/1988, 236/1994, 157/1996, 180/1996 e 111/1997. red.: S. Di Palma
Non e' fondata, con riferimento all'art. 23 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma sesto, l. n. 990 del 1969, cosi' come modif. dalla l. n. 39 del 1977, nella parte in cui, nel prevedere l'intervento consultivo di un'apposita Commissione ministeriale, sostitutiva della Commissione centrale prezzi, "ne determina la composizione in maniera meno garantistica rispetto a quest'ultima", in quanto - posto che le tariffe (che vengono inserite di diritto, in base alla disposizione impugnata, nei contratti di assicurazione per la responsabilita' civile dei veicoli e dei natanti, la cui stipula e' obbligatoria, ai sensi dell'art. 1 della medesima legge, per ogni possessore di veicolo a motore che intenda farlo circolare) costituiscono "prestazione patrimoniale imposta" ai sensi dell'art. 23 Cost., tenuto conto che la determinazione da parte del CIP delle tariffe medesime costituisce atto formale autoritativo incidente sull'autonomia privata dell'utente, in riferimento ad un negozio (contratto di assicurazione) obbligatorio 'ex lege' per il soddisfacimento di un rilevante bisogno di vita, qual e' la liberta' di circolazione mediante l'utilizzazione di veicoli; che la riserva di legge prevista dall'art. 23 Cost. e' "relativa", ponendo l'obbligo per il legislatore di determinare preventivamente e sufficientemente criteri direttivi di base e linee generali di disciplina della discrezionalita' amministrativa; e che l'elaborazione della tariffa di mercato dei premi dell'assicurazione dei rischi di massa, quale deve considerarsi l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli, si basava essenzialmente, alla stregua della previgente disciplina dell'art. 11 l. n. 990 del 1969 e del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. 24 novembre 1970, n. 973), su dati tecnici derivanti da una complessa attivita' di rilevazione statistico-attuariale - dalla disciplina in esame erano desumibili criteri, limiti e controlli che, delimitando in modo congruo la discrezionalita' della p.a., escludevano la violazione dell'art. 23 Cost., tanto piu' che era previsto un ulteriore elemento garantistico costituito da un modulo procedimentale con il quale veniva a realizzarsi la collaborazione di una pluralita' di organi al fine di escludere eventuali arbitrii dell'amministrazione (cfr. Massima "A"). - S. nn. 4/1957, 112/1957, 36/1959, 2/1962, 55/1963, 72/1969, 67/1973, 127/1988, 507/1988, 236/1994, 157/1996, 180/1996 e 111/1997. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 23
Altri parametri e norme interposte