Sentenza 216/1998 (ECLI:IT:COST:1998:216)
Massima numero 23966
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
01/06/1998; Decisione del
01/06/1998
Deposito del 19/06/1998; Pubblicazione in G. U. 01/07/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 216/98. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - REGIONE SICILIANA - LEGGE REGIONALE CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI IMPIEGHI - IMPUGNAZIONE, CON RICORSO DEL COMMISSARIO DELLO STATO, DI DUE ARTICOLI DELLA STESSA, IN TEMA DI PROGRESSIONE GIURIDICA ED ECONOMICA E DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA, DEL PERSONALE DIPENDENTE, NONCHE' DI PROVVIDENZE IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI AGRICOLI - PROMULGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE CON ESCLUSIONE DAL TESTO DELLA STESSA DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
SENT. 216/98. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - REGIONE SICILIANA - LEGGE REGIONALE CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI IMPIEGHI - IMPUGNAZIONE, CON RICORSO DEL COMMISSARIO DELLO STATO, DI DUE ARTICOLI DELLA STESSA, IN TEMA DI PROGRESSIONE GIURIDICA ED ECONOMICA E DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA, DEL PERSONALE DIPENDENTE, NONCHE' DI PROVVIDENZE IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI AGRICOLI - PROMULGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE CON ESCLUSIONE DAL TESTO DELLA STESSA DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
Testo
Nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso con ricorso del Commissario dello Stato nei confronti degli artt. 37 e 52 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 12 febbraio 1997, recante "Programmazione delle risorse e degli impieghi", il primo dei quali - impugnato in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - stabiliva - con norma di dichiarata interpretazione autentica dell'art. 68, comma 5, della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 - che tra i servizi pregressi da valutarsi ai fini della progressione giuridica ed economica e del trattamento di quiescenza, dovessero considerarsi compresi, a favore dei dipendenti interessati, oltre a quelli gia' espressamente contemplati nel testo originario dell'articolo, anche i servizi svolti presso enti o amministrazioni pubbliche in posizione di titolare di borse di studio del Consiglio nazionale delle ricerche assegnate a seguito di concorso, mentre il secondo - impugnato a sua volta in riferimento, oltre che agli artt. 3 e 97, in via subordinata, all'art. 81, quarto comma, Cost. - destinava il finanziamento - originariamente previsto, dall'art. 33 della legge regionale n. 32 del 1991, in favore di certe associazioni di produttori agricoli e di cooperative - al concorso della Regione al pagamento degli interessi su mutui di miglioramento fondiario, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Successivamente all'instaurazione del giudizio, infatti, il Presidente della Regione siciliana ha promulgato la legge in questione come legge n. 6 del 6 marzo 1997 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione n. 12 del 10 marzo 1997) omettendone entrambe le disposizioni impugnate, e pertanto, poiche' queste, rimaste in tal modo escluse dal testo della legge, non hanno prodotto, ne' sono in grado di produrre, alcun effetto sull'ordinamento, ricorrono i presupposti, come richiesto anche dall'Avvocatura dello Stato - non venendo in discussione questioni che si possano eventualmente prospettare in relazione alla legittimita' della promulgazione parziale delle leggi regionali siciliane in pendenza del giudizio di costituzionalita' promosso dal Commissario dello Stato - per far luogo all'adottata pronuncia. - V. S. nn. 342/1996 e 205/1996. red.: S. Pomodoro
Nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso con ricorso del Commissario dello Stato nei confronti degli artt. 37 e 52 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 12 febbraio 1997, recante "Programmazione delle risorse e degli impieghi", il primo dei quali - impugnato in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - stabiliva - con norma di dichiarata interpretazione autentica dell'art. 68, comma 5, della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 - che tra i servizi pregressi da valutarsi ai fini della progressione giuridica ed economica e del trattamento di quiescenza, dovessero considerarsi compresi, a favore dei dipendenti interessati, oltre a quelli gia' espressamente contemplati nel testo originario dell'articolo, anche i servizi svolti presso enti o amministrazioni pubbliche in posizione di titolare di borse di studio del Consiglio nazionale delle ricerche assegnate a seguito di concorso, mentre il secondo - impugnato a sua volta in riferimento, oltre che agli artt. 3 e 97, in via subordinata, all'art. 81, quarto comma, Cost. - destinava il finanziamento - originariamente previsto, dall'art. 33 della legge regionale n. 32 del 1991, in favore di certe associazioni di produttori agricoli e di cooperative - al concorso della Regione al pagamento degli interessi su mutui di miglioramento fondiario, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Successivamente all'instaurazione del giudizio, infatti, il Presidente della Regione siciliana ha promulgato la legge in questione come legge n. 6 del 6 marzo 1997 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione n. 12 del 10 marzo 1997) omettendone entrambe le disposizioni impugnate, e pertanto, poiche' queste, rimaste in tal modo escluse dal testo della legge, non hanno prodotto, ne' sono in grado di produrre, alcun effetto sull'ordinamento, ricorrono i presupposti, come richiesto anche dall'Avvocatura dello Stato - non venendo in discussione questioni che si possano eventualmente prospettare in relazione alla legittimita' della promulgazione parziale delle leggi regionali siciliane in pendenza del giudizio di costituzionalita' promosso dal Commissario dello Stato - per far luogo all'adottata pronuncia. - V. S. nn. 342/1996 e 205/1996. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 81
co. 4
Altri parametri e norme interposte