Sentenza 217/1998 (ECLI:IT:COST:1998:217)
Massima numero 23997
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  01/06/1998;  Decisione del  01/06/1998
Deposito del 19/06/1998; Pubblicazione in G. U. 01/07/1998
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 217/98. MATRIMONIO - CONVENZIONI MATRIMONIALI - MODIFICA DELLE CONVENZIONI MATRIMONIALI STIPULATE PER ATTO PUBBLICO ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE IMPUGNATA - CONDIZIONE - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLE CONVENZIONI STIPULATE SUCCESSIVAMENTE A TALE DATA MODIFICABILI SENZA CONDIZIONE - NON FONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 l. 10 aprile 1981, n. 142 (Modifiche ad alcune norme relative alle convenzioni tra coniugi) - che stabilisce il mantenimento della previa autorizzazione del giudice per il mutamento delle sole convenzioni matrimoniali stipulate prima dell'entrata in vigore della legge stessa - in quanto - posto che il legislatore, nel dettare norme transitorie gode della piu' ampia discrezionalita', con l'unico limite costituito dal rispetto del principio di ragionevolezza; e che la necessita' dell'autorizzazione del giudice per la modifica delle convenzioni matrimoniali trovava il proprio fondamento, culturale e sociale, prima ancora che giuridico, in un determinato assetto che la famiglia italiana ha mantenuto fino ad un certo momento storico, nel quale il provvedimento del giudice costituiva una garanzia sia per la base economica della famiglia, sia per la tutela del coniuge piu' debole - la norma impugnata non si limita a distinguere le due situazioni sulla base del semplice elemento diversificatore costituito dal fluire del tempo, ma, seguendo il normale criterio secondo cui le modificazioni legislative non intervengono che per l'avvenire, si fa carico di recepire gradualmente le innovazioni che la coscienza collettiva e' andata maturando nel corso degli anni; ed in quanto la permanenza dell'autorizzazione per il mutamento delle convenzioni anteriormente stipulate si giustifica anche per il principio dell'affidamento riposto dalle parti nella tendenziale immodificabilita' del regime convenzionale adottato, risolvendosi cosi' in un bilanciato e corretto punto di equilibrio nel passaggio dal vecchio al nuovo regime, rispettoso dei diritti acquisiti e della graduale evoluzione della coscienza sociale in materia. - S. nn. 168/1985, 136/1991 e 378/1994. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte