Sentenza 218/1998 (ECLI:IT:COST:1998:218)
Massima numero 23971
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  01/06/1998;  Decisione del  01/06/1998
Deposito del 19/06/1998; Pubblicazione in G. U. 01/07/1998
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 218/98. MAFIA - MISURE DI PREVENZIONE DI CARATTERE PATRIMONIALE - FACOLTA' DEL TRIBUNALE DI IMPORRE AL PREVENUTO, A GARANZIA DELLA LORO ESECUZIONE, L'OBBLIGO DI DEPOSITARE UNA DETERMINATA SOMMA A TITOLO DI CAUZIONE - SANZIONE DELL'ARRESTO IN CASO DI INADEMPIMENTO - RITENUTA POSSIBILITA' CHE LA CAUZIONE SIA IMPOSTA SENZA TENER CONTO DELLE EFFETTIVE CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'INTERESSATO, CON CONSEGUENTE CONFIGURABILITA' DEL REATO ANCHE A CARICO DI PERSONE NON IN GRADO DI PRESTARLA - PROSPETTATA INGIUSTIFICATA EQUIPARAZIONE DI SITUAZIONI DIVERSE CON INCIDENZA, OLTRE CHE SUL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, SUI PRINCIPI DELLA PERSONALITA' DELLA RESPONSABILITA' PENALE E DELLA FINALITA' RIEDUCATIVA DELLE PENE - QUESTIONE FORMULATA IN BASE A ERRONEO PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO - NON FONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3-bis, quarto comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) introdotto dall'art. 15 della legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale), in forza del quale il mancato adempimento, da parte del sottoposto ad una misura di prevenzione personale a norma della legge n. 575 del 1965, dell'obbligo, impostogli dal Tribunale contestualmente all'applicazione della misura di prevenzione, a garanzia del rispetto del divieto e delle prescrizioni che ne derivano, di depositare una somma a titolo di cauzione o di offrire garanzie sostitutive, e' punito con l'arresto da sei mesi a due anni. Le censure avanzate al riguardo dal giudice 'a quo', in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., in quanto le sanzioni comminate per la mancata prestazione della cauzione colpirebbero - con ingiustificata equiparazione di situazioni diverse - oltre ai soggetti abbienti, in grado di ottemperarvi, anche soggetti non abbienti, impossibilitati ad eseguirla, a carico dei quali verrebbe in tal modo a configurarsi una inammissibile responsabilita' oggettiva, con conseguente inidoneita' della pena - perche' irrogata per una omissione sostanzialmente incolpevole - ad assolvere la necessaria funzione rieducativa, si basano sul comune presupposto che in base alla norma impugnata la cauzione potrebbe essere imposta dal Tribunale senza tener conto della effettiva possibilita' del prevenuto di farvi fronte. Il che pero' e' smentito dalle altre disposizioni (primo ed ultimo comma) dello stesso art. 3-bis, e da quelle dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (sulle misure di prevenzione) secondo le quali condizione di validita' del provvedimento del Tribunale e' appunto la valutazione delle diverse condizioni economiche dei soggetti interessati - valutazione soggetta oltretutto a verifica nelle previste procedure di ricorso in appello e in cassazione - ed e' altresi' consentito che per comprovate necessita' personali o familiari - che per corrente interpretazione giurisprudenziale includono l'ipotesi della incapacita' economica - anche la imposizione della cauzione venga, in ogni momento, in tutto o in parte, revocata. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27  co. 1

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte