Sentenza 219/1998 (ECLI:IT:COST:1998:219)
Massima numero 24189
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  01/06/1998;  Decisione del  01/06/1998
Deposito del 19/06/1998; Pubblicazione in G. U. 01/07/1998
Massime associate alla pronuncia:  24190  24191  24192


Titolo
SENT. 219/98 A. IMPIEGO PUBBLICO - DIPENDENTI DELL'AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO (AGENSUD) - PASSAGGIO DEI PREDETTI DIPENDENTI NELLE AMMINISTRAZIONI STATALI - DECURTAZIONE DELLA RETRIBUZIONE - DEDOTTA IRRAGIONEVOLEZZA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.

Testo
Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevolezza - degli artt. 1, comma 2, della legge 7 aprile 1995, n. 104 (Conversione in legge del d.l. 8 febbraio 1995, n. 32, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni delle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonche' per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale), 14, comma 4, e 14 'bis', comma 1, lett. b), e commi 3 e 4 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 (Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimenti per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488), nel testo introdotto dal d.l. 8 febbraio 1995, n. 32, convertito in legge 7 aprile 1995, n. 104, <>, in quanto, avuto riguardo ai contenuti complessivi della disciplina, l'assetto definitivo dato agli ex dipendenti dell'Agensud con la normativa censurata appare immune dall'asserito vizio di irragionevolezza. Infatti - premesso che, in vista della garanzia primaria del posto di lavoro, il legislatore ha offerto al personale di cui trattasi una serie di possibilita' che vanno dalla cessazione del rapporto, con deroga al regime di sospensione dei pensionamenti allora vigente, sino all'alternativa tra l'avvio, dal 13 ottobre 1993, di un rapporto di impiego al livello iniziale della qualifica ed il ricongiungimento dei servizi con un nuovo inquadramento; e considerato, altresi', che <> - non puo' sfuggire la complessita' dell'opera di bilanciamento degli interessi compiuta dal legislatore tra i valori di utilizzazione flessibile del personale in termini di produttivita' (dei quali la Corte, con la sentenza n. 309 del 1997, ha gia' rilevato il carattere strumentale rispetto al buon andamento della pubblica amministrazione) e l'intento di non pregiudicare lo 'status' e la professionalita' dei dipendenti. Ed inoltre, in ordine alla censurata riduzione del trattamento, la portata politica e la complessita' dei problemi posti dal venir meno dell'intervento configurano quella inderogabile esigenza piu' volte riconosciuta dalla Corte <>. - Cfr. S. nn. 417/1996 e 390/1995. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte