Sentenza 219/1998 (ECLI:IT:COST:1998:219)
Massima numero 24191
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  01/06/1998;  Decisione del  01/06/1998
Deposito del 19/06/1998; Pubblicazione in G. U. 01/07/1998
Massime associate alla pronuncia:  24189  24190  24192


Titolo
SENT. 219/98 C. IMPIEGO PUBBLICO - DIPENDENTI DELL'AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO (AGENSUD) - PASSAGGIO DEI PREDETTI DIPENDENTI NELLE AMMINISTRAZIONI STATALI - DECURTAZIONE DELLE RETRIBUZIONI - DEDOTTA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA I DIPENDENTI STESSI A SECONDA DELLA DATA DI COLLOCAMENTO IN PENSIONE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.

Testo
Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento all'art. 3 Cost., <> - degli artt. 1, comma 2, della legge 7 aprile 1995, n. 104 (Conversione in legge del d.l. 8 febbraio 1995, n. 32, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni delle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonche' per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale), 14, comma 4, e 14 'bis', comma 1, lett. b), e commi 3 e 4 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 (Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimenti per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488), nel testo introdotto dal d.l. 8 febbraio 1995, n. 32, convertito in legge 7 aprile 1995, n. 104, <>, dato che al predetto personale e' stata offerta la possibilita' di scegliere o la revoca della domanda di iscrizione nel ruolo transitorio e di collocamento in soprannumero, cosi' cessando definitivamente dal servizio (v. art. 14, comma 3), ovvero, entro il 31 luglio 1994, la revoca della volontaria cessazione optando per l'avvio, dal 13 ottobre 1993, di un rapporto di impiego al livello iniziale della qualifica oppure per il ricongiungimento dei servizi con un nuovo inquadramento. Peraltro, la prima di tali alternative - prevista dall'art. 14-'bis', comma 1, lett. a) - consentiva addirittura di definire la posizione pensionistica al 12 ottobre 1993 o, a seconda della convenienza, al 31 luglio 1994, computando cioe' anche il servizio gia' prestato nell'amministrazione ricevente; ed altrettanto puo' dirsi circa il calcolo del trattamento di fine rapporto, immediatamente liquidato sulla base della posizione costituita presso l'INA, non solo nel caso di definitiva cessazione del rapporto, bensi' anche in quello di opzione per un rapporto con decorrenza dal 13 ottobre 1993. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte