Ordinanza 220/1998 (ECLI:IT:COST:1998:220)
Massima numero 23967
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente GRANATA  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  01/06/1998;  Decisione del  01/06/1998
Deposito del 19/06/1998; Pubblicazione in G. U. 01/07/1998
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 220/98. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI PREVIDENZIALI - INAMMISSIBILITA', DICHIARATA DALLA CORTE COSTITUZIONALE CON ORDINANZA N. 278 DEL 1997, DI CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DAL PRETORE DI BRESCIA, NEI CONFRONTI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, IN RELAZIONE ALLA DISCIPLINA ADOTTATA NELLE PIU' RECENTI NORME DI LEGGE CONCERNENTI LE MODALITA' DI RIMBORSO PER LE INTEGRAZIONI AL MINIMO DELLE SUDDETTE PENSIONI - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO SOLLEVATO, IN RELAZIONE A TALE ORDINANZA, DAL PRETORE DI BRESCIA, NEI CONFRONTI DELLA CORTE COSTITUZIONALE - ESAME DELIBATIVO - NECESSARIA CONFIGURAZIONE DEL PROPOSTO RICORSO COME IMPUGNAZIONE DI DECISIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE PRECLUSA DALL'ART. 137, COMMA TERZO, COST. - INAMMISSIBILITA' - ASSORBIMENTO DI ALTRI PROFILI.

Testo
Va dichiarato inammissibile, in sede delibativa, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Pretore di Brescia nei confronti della Corte costituzionale, in relazione alla ordinanza della stessa Corte n. 278 del 1997, con la quale, anche in sede delibativa, era stato dichiarato inammissibile altro conflitto tra poteri dello Stato sollevato dal medesimo Pretore, nei confronti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, in relazione alla disciplina adottata, riguardo alle modalita' di rimborso per le integrazioni al minimo delle pensioni previdenziali, previste dall'art. 1, comma 6, legge 26 novembre 1996, n. 608, e dall'art. 1, commi 181, 182 e 183, legge 23 dicembre 1996, n. 662. E' chiaro infatti che, configurandosi il ricorso in questione come strumento per ottenere, attraverso una pronuncia sulla spettanza delle attribuzioni in contestazione, un riesame della ordinanza n. 278 del 1997, ed eventualmente il suo annullamento, l'art. 137, terzo comma, Cost., secondo il quale "contro le decisioni della Corte costituzionale non e' ammessa alcuna impugnazione", ne preclude in radice la proposizione, e pertanto - restando assorbito l'esame di ogni altro motivo dedotto dal ricorrente - deve negarsi, a norma dell'art. 37, quarto comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, che nel caso esista la materia di un conflitto di competenza della Corte costituzionale. - V. O. n. 278/1997, gia' citata nel testo. red: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 137  co. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37    co. 4