Ordinanza 221/1998 (ECLI:IT:COST:1998:221)
Massima numero 24001
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  01/06/1998;  Decisione del  01/06/1998
Deposito del 19/06/1998; Pubblicazione in G. U. 01/07/1998
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 221/98. PROCEDIMENTO CIVILE - GIURAMENTO DECISORIO - OBBLIGO DI PRESTAZIONE DELLA PARTE CUI IL GIURAMENTO E' STATO DEFERITO - PREVISTA SOCCOMBENZA IN CASO DI MANCATA PRESTAZIONE O MANCATO RIFERIMENTO ALL'AVVERSARIO - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DELLA EGUALE LIBERTA' DI TUTTE LE CONFESSIONI DAVANTI ALLA LEGGE - PRETESA VIOLAZIONE DELLE LIBERTA' DI PROFESSIONE DELLA PROPRIA FEDE E DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - PRETESA INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' manifestamente inammissibile, per intervenuta dichiarazione di illegittimita' costituzionale (sent. n. 334 del 1996, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 238 cod. proc. civ., nella parte relativa ai riferimenti religiosi contenuti nella formula del giuramento decisorio), la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 238 e 239 cod. proc. civ., sollevata con riferimento agli artt. 3, 8, 19, 21 e 24 Cost.. - S. n. 334/1996. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 8

Costituzione  art. 19

Costituzione  art. 21

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte