Ordinanza 222/1998 (ECLI:IT:COST:1998:222)
Massima numero 24002
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
01/06/1998; Decisione del
01/06/1998
Deposito del 19/06/1998; Pubblicazione in G. U. 01/07/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 222/98. EDILIZIA E URBANISTICA - CONDONO EDILIZIO - COSTRUZIONI ABUSIVE ULTIMATE ENTRO IL 31 DICEMBRE 1993 - ESTINZIONE DEL REATO DOPO L'AVVENUTO PAGAMENTO DELL'OBLAZIONE - OMESSA PREVISIONE DELL'APPLICABILITA' DEL BENEFICIO IN CASO DI DEMOLIZIONE SPONTANEA DELL'OPERA ABUSIVA - PRETESO IRRAZIONALE DETERIORE TRATTAMENTO SANZIONATORIO DI CONDOTTA MENO GRAVE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 222/98. EDILIZIA E URBANISTICA - CONDONO EDILIZIO - COSTRUZIONI ABUSIVE ULTIMATE ENTRO IL 31 DICEMBRE 1993 - ESTINZIONE DEL REATO DOPO L'AVVENUTO PAGAMENTO DELL'OBLAZIONE - OMESSA PREVISIONE DELL'APPLICABILITA' DEL BENEFICIO IN CASO DI DEMOLIZIONE SPONTANEA DELL'OPERA ABUSIVA - PRETESO IRRAZIONALE DETERIORE TRATTAMENTO SANZIONATORIO DI CONDOTTA MENO GRAVE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale delle disposizioni di cui al Capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), come mod. dall'art. 39 l. 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui non consentono di fruire del beneficio del condono edilizio a colui il quale abbia spontaneamente provveduto alla riduzione in pristino, demolendo la costruzione abusiva, in quanto la questione medesima e' gia' stata dichiarata manifestamente infondata e non fondata e con essa non sono stati introdotti profili o argomenti nuovi, suscettibili di indurre a diverso avviso. - S. nn. 369/1988, 167/1989; O. nn. 137/1996, 232/1997. red.: S. Di Palma
E' manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale delle disposizioni di cui al Capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), come mod. dall'art. 39 l. 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui non consentono di fruire del beneficio del condono edilizio a colui il quale abbia spontaneamente provveduto alla riduzione in pristino, demolendo la costruzione abusiva, in quanto la questione medesima e' gia' stata dichiarata manifestamente infondata e non fondata e con essa non sono stati introdotti profili o argomenti nuovi, suscettibili di indurre a diverso avviso. - S. nn. 369/1988, 167/1989; O. nn. 137/1996, 232/1997. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte