Ordinanza 224/1998 (ECLI:IT:COST:1998:224)
Massima numero 23969
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
01/06/1998; Decisione del
01/06/1998
Deposito del 19/06/1998; Pubblicazione in G. U. 01/07/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 224/98. MISURE DI SICUREZZA - CASI DI SOSPENSIONE - MANCATA PREVISIONE, TRA DI ESSI, DELLA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELLA MISURA DELLA LIBERTA' VIGILATA QUANDO LA PERSONA CHE VI E' SOTTOPOSTA VENGA RISTRETTA, PER CUSTODIA CAUTELARE, IN CARCERE - RITENUTA DIVERSITA' DI DISCIPLINA RISPETTO ALL'IPOTESI DEL SOTTOPOSTO A LIBERTA' VIGILATA DETENUTO IN ESPIAZIONE DI PENA - CONSEGUENTE DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA CON INCIDENZA SUI PRINCIPI DI FINALITA' RIEDUCATIVA E DI LEGALITA' DELLE MISURE DI SICUREZZA E DI INDIPENDENZA DEL GIUDICE - QUESTIONE FORMULATA IN BASE A ERRONEI PRESUPPOSTI INTERPRETATIVI - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 224/98. MISURE DI SICUREZZA - CASI DI SOSPENSIONE - MANCATA PREVISIONE, TRA DI ESSI, DELLA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELLA MISURA DELLA LIBERTA' VIGILATA QUANDO LA PERSONA CHE VI E' SOTTOPOSTA VENGA RISTRETTA, PER CUSTODIA CAUTELARE, IN CARCERE - RITENUTA DIVERSITA' DI DISCIPLINA RISPETTO ALL'IPOTESI DEL SOTTOPOSTO A LIBERTA' VIGILATA DETENUTO IN ESPIAZIONE DI PENA - CONSEGUENTE DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA CON INCIDENZA SUI PRINCIPI DI FINALITA' RIEDUCATIVA E DI LEGALITA' DELLE MISURE DI SICUREZZA E DI INDIPENDENZA DEL GIUDICE - QUESTIONE FORMULATA IN BASE A ERRONEI PRESUPPOSTI INTERPRETATIVI - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27, 25 e 101 Cost., nei confronti dell'art, 212, primo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede la sospensione dell'esecuzione della misura di sicurezza della liberta' vigilata, quando il soggetto che vi e' sottoposto venga ristretto, per custodia cautelare, in carcere. Contrariamente agli assunti interpretativi da cui muove il giudice 'a quo', infatti, tra la misura di sicurezza della liberta' vigilata e la privazione della liberta' - sia essa derivata dall'esecuzione di pena detentiva o dall'applicazione di custodia cautelare in carcere - sussiste una incompatibilita' assoluta che rende impossibile, naturalisticamente ancor prima che giuridicamente, applicare tale misura (cosi' come le altre misure di sicurezza personali non detentive, quali il divieto di soggiorno in uno o piu' Comuni o il divieto di frequentare osterie o spacci di bevande alcooliche, ecc.) e in particolare impedisce di dare attuazione ai contenuti tipici della liberta' vigilata descritti dall'art. 228 cod. pen.. Il che spiega perche' il legislatore abbia ritenuto superfluo disporre espressamente, nell'ipotesi 'de qua', la pretesa sospensione. red.: S. Pomodoro
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27, 25 e 101 Cost., nei confronti dell'art, 212, primo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede la sospensione dell'esecuzione della misura di sicurezza della liberta' vigilata, quando il soggetto che vi e' sottoposto venga ristretto, per custodia cautelare, in carcere. Contrariamente agli assunti interpretativi da cui muove il giudice 'a quo', infatti, tra la misura di sicurezza della liberta' vigilata e la privazione della liberta' - sia essa derivata dall'esecuzione di pena detentiva o dall'applicazione di custodia cautelare in carcere - sussiste una incompatibilita' assoluta che rende impossibile, naturalisticamente ancor prima che giuridicamente, applicare tale misura (cosi' come le altre misure di sicurezza personali non detentive, quali il divieto di soggiorno in uno o piu' Comuni o il divieto di frequentare osterie o spacci di bevande alcooliche, ecc.) e in particolare impedisce di dare attuazione ai contenuti tipici della liberta' vigilata descritti dall'art. 228 cod. pen.. Il che spiega perche' il legislatore abbia ritenuto superfluo disporre espressamente, nell'ipotesi 'de qua', la pretesa sospensione. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 101
Altri parametri e norme interposte