Ordinanza 225/1998 (ECLI:IT:COST:1998:225)
Massima numero 23968
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
01/06/1998; Decisione del
01/06/1998
Deposito del 19/06/1998; Pubblicazione in G. U. 01/07/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 225/98. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI - GIUDICI DI PACE - COMPENSO PREVISTO PER LA LORO ATTIVITA' - LAMENTATA INADEGUATEZZA IN RELAZIONE ALL'IMPORTANZA DELLE FUNZIONI SVOLTE E AL GRAVOSO IMPEGNO RICHIESTO DALL'UFFICIO, CON CONSEGUENTE SOSTANZIALE DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA GIUDICI DI PACE ABBIENTI E NON ABBIENTI - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE NEI GIUDIZI DI PROVENIENZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 225/98. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI - GIUDICI DI PACE - COMPENSO PREVISTO PER LA LORO ATTIVITA' - LAMENTATA INADEGUATEZZA IN RELAZIONE ALL'IMPORTANZA DELLE FUNZIONI SVOLTE E AL GRAVOSO IMPEGNO RICHIESTO DALL'UFFICIO, CON CONSEGUENTE SOSTANZIALE DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA GIUDICI DI PACE ABBIENTI E NON ABBIENTI - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE NEI GIUDIZI DI PROVENIENZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
Sono manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimita' costituzionale sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., nei confronti dell'art. 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, (Istituzione del giudice di pace), in quanto prevede un compenso che si reputa inadeguato per l'attivita' dei giudici di pace. Come risulta dalle ordinanze di rimessione, infatti, l'incidente di costituzionalita' e' stato promosso nel corso di giudizi innanzi al pretore - tra alcuni giudici di pace e il Ministero di grazia e giustizia - vertenti sul pagamento, richiesto dai primi, dell'indennita' di funzione giudiziaria prevista per i magistrati ordinari dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, giudizi sui quali la denunciata sproporzione del compenso stabilito dalla disposizione impugnata non puo' avere, sicuramente, alcuna influenza. red.: S. Pomodoro
Sono manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimita' costituzionale sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., nei confronti dell'art. 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, (Istituzione del giudice di pace), in quanto prevede un compenso che si reputa inadeguato per l'attivita' dei giudici di pace. Come risulta dalle ordinanze di rimessione, infatti, l'incidente di costituzionalita' e' stato promosso nel corso di giudizi innanzi al pretore - tra alcuni giudici di pace e il Ministero di grazia e giustizia - vertenti sul pagamento, richiesto dai primi, dell'indennita' di funzione giudiziaria prevista per i magistrati ordinari dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, giudizi sui quali la denunciata sproporzione del compenso stabilito dalla disposizione impugnata non puo' avere, sicuramente, alcuna influenza. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte