Sentenza 226/1998 (ECLI:IT:COST:1998:226)
Massima numero 24171
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
01/06/1998; Decisione del
01/06/1998
Deposito del 19/06/1998; Pubblicazione in G. U. 24/06/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 226/98. LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - BENEFICI ACCORDATI DALLO STATO AD IMPRENDITORI E PER I CAPITOLATI DI APPALTO ATTINENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE - CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA CONCESSIONE DI PUBBLICI SERVIZI - INSERZIONE OBBLIGATORIA DELLA CLAUSOLA DI EQUO TRATTAMENTO DETERMINANTE L'OBBLIGO PER IL BENEFICIARIO DI APPLICARE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI CONDIZIONI NON INFERIORI A QUELLE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DELLA CATEGORIA E DELLA ZONA - MANCATA PREVISIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 226/98. LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - BENEFICI ACCORDATI DALLO STATO AD IMPRENDITORI E PER I CAPITOLATI DI APPALTO ATTINENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE - CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA CONCESSIONE DI PUBBLICI SERVIZI - INSERZIONE OBBLIGATORIA DELLA CLAUSOLA DI EQUO TRATTAMENTO DETERMINANTE L'OBBLIGO PER IL BENEFICIARIO DI APPLICARE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI CONDIZIONI NON INFERIORI A QUELLE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DELLA CATEGORIA E DELLA ZONA - MANCATA PREVISIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo,per violazione dell'art. 3, primo comma , Cost., l'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nella parte in cui non prevede che, nelle concessioni di pubblico servizio, deve essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo per il concessionario di applicare o di fare applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona, in quanto - premesso che la norma denunciata dispone l'inserimento della predetta clausola <>; e che la 'ratio' dell'art. 36 di cui si tratta e' da rinvenire, secondo la giurisprudenza prevalente, nell'esigenza di assicurare uno standard minimo di tutela ai dipendenti coinvolti, nel caso in cui nell'esercizio di una determinata attivita' imprenditoriale intervenga la pubblica amministrazione - lo strumento utilizzato per la scelta del contraente non introduce, sotto lo specifico profilo dell'inserzione della c.d. <>, aspetti peculiarmente caratterizzanti l'appalto di opere rispetto alla concessione di pubblici servizi e, soprattutto, <>. Pertanto, la stesa 'ratio' della disposizione ed il suo corretto collegamento <> con i <> inducono a ritenere ingiustificata l'esclusione, dal suo ambito di efficacia, dei lavoratori dipendenti da imprese che esercitano un pubblico servizio sulla base di concessione della pubblica amministrazione. red.: G. Leo
E' costituzionalmente illegittimo,per violazione dell'art. 3, primo comma , Cost., l'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nella parte in cui non prevede che, nelle concessioni di pubblico servizio, deve essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo per il concessionario di applicare o di fare applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona, in quanto - premesso che la norma denunciata dispone l'inserimento della predetta clausola <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte