Sentenza 227/1998 (ECLI:IT:COST:1998:227)
Massima numero 24004
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
01/06/1998; Decisione del
01/06/1998
Deposito del 19/06/1998; Pubblicazione in G. U. 01/07/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 227/98. IMPOSTA IN GENERE - DICHIARAZIONE DEI REDDITI DI ENTI NON COMMERCIALI (NELLA SPECIE, FONDAZIONE GASLINI) AI FINI DELLE IMPOSTE I.R.PE.G. E I.LO.R. - ONERI DEDUCIBILI - MANCATA PREVISIONE DELLA DEDUCIBILITA' DELLE INDENNITA' PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO CORRISPOSTE AL CONDUTTORE IN CASO DI CESSAZIONE DELLA LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI ADIBITI AD USI DIVERSI DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRETESA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLE PERSONE FISICHE E ALLE SOCIETA' COMMERCIALI PER LE QUALI E' PREVISTA LA DEDUCIBILITA' - NON FONDATEZZA.
SENT. 227/98. IMPOSTA IN GENERE - DICHIARAZIONE DEI REDDITI DI ENTI NON COMMERCIALI (NELLA SPECIE, FONDAZIONE GASLINI) AI FINI DELLE IMPOSTE I.R.PE.G. E I.LO.R. - ONERI DEDUCIBILI - MANCATA PREVISIONE DELLA DEDUCIBILITA' DELLE INDENNITA' PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO CORRISPOSTE AL CONDUTTORE IN CASO DI CESSAZIONE DELLA LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI ADIBITI AD USI DIVERSI DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRETESA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLE PERSONE FISICHE E ALLE SOCIETA' COMMERCIALI PER LE QUALI E' PREVISTA LA DEDUCIBILITA' - NON FONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 110 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del t.u. delle imposte sui redditi), nella parte in cui non prevede la facolta', per gli enti non commerciali, di dedurre, dal reddito impossibile, le indennita' per la perdita dell'avviamento corrisposte, per disposizione di legge, al conduttore, in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione, in quanto - posto che il legislatore gode di ampia discrezionalita' nella previsione della deducibilita' degli oneri ai fini della imposizione sui redditi, secondo criteri volti a conciliare (sulla base di valutazioni politico-economiche) le esigenze finanziarie dello Stato con quelle del cittadino. chiamato a contribuire ai bisogni della vita collettiva (esigenze non meno importanti di quelle della vita individuale); che l'art. 10, lett. s), t.u.i.r. [ora lett. h)] prevede espressamente che, dal reddito complessivo delle persone fisiche, possa essere dedotta, quale onere personale, la spesa sostenuta dal locatore per il pagamento, in caso di cessazione del contratto di locazione, della indennita' per la perdita di avviamento commerciale subita dal locatario; e che di consimile vantaggio, pur in mancanza di espressa previsione, beneficiano anche coloro che siano titolari di reddito d'impresa, derivando in tal caso la deducibilita' dell'indennita' di avviamento, quale costo di produzione, dagli stessi principi che, in base all'art. 52 t.u.i.r., regolano la tassazione dell'utile di bilancio, a prescindere dalla qualita' giuridica del soggetto percettore (persona fisica: art. 52 t.u.i.r.; persona giuridica - ente commerciale: artt. 89 e 95, comma primo; ente non commerciale che abbia tra i componenti del proprio reddito complessivo anche quello d'impresa: artt. 108 e 109) - la diversificazione posta in essere dal legislatore, non prevedendo la deduzione della spesa suddetta per gli enti non economici che non svolgano anche una attivita' commerciale, non determina alcuna irragionevolezza della disciplina ne' rispetto alle persone fisiche, per l'evidente fondamentale diversita' di natura sostanziale che non puo' non riflettersi anche nel campo tributario, ne' rispetto agli enti commerciali, per la peculiarita' delle regole che ne disciplinano la tassazione in base alle risultanze del bilancio; ed in quanto, a riprova ulteriore della incomparabilita' delle situazioni poste a raffronto, sta anche lo specifico regime tributario degli stessi enti non commerciali, oggetto di particolare considerazione da parte del legislatore, al fine di tener conto, fra l'altro, del rilievo sociale dell'attivita' dei medesimi, come e' dimostrato anche dalla normativa di natura agevolativa di cui all'art. 6 d.P.R. n. 601 del 1973 ed al d.lgs. n. 460 del 1997. - S. nn. 107/1971, 123/1982, 134/1982, 143/1982, 108/1983, 574/1988, 21/1996; O. nn. 368/1987, 556/1987, 52/1988, 26/1989. red.: S. Di Palma
Non e' fondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 110 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del t.u. delle imposte sui redditi), nella parte in cui non prevede la facolta', per gli enti non commerciali, di dedurre, dal reddito impossibile, le indennita' per la perdita dell'avviamento corrisposte, per disposizione di legge, al conduttore, in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione, in quanto - posto che il legislatore gode di ampia discrezionalita' nella previsione della deducibilita' degli oneri ai fini della imposizione sui redditi, secondo criteri volti a conciliare (sulla base di valutazioni politico-economiche) le esigenze finanziarie dello Stato con quelle del cittadino. chiamato a contribuire ai bisogni della vita collettiva (esigenze non meno importanti di quelle della vita individuale); che l'art. 10, lett. s), t.u.i.r. [ora lett. h)] prevede espressamente che, dal reddito complessivo delle persone fisiche, possa essere dedotta, quale onere personale, la spesa sostenuta dal locatore per il pagamento, in caso di cessazione del contratto di locazione, della indennita' per la perdita di avviamento commerciale subita dal locatario; e che di consimile vantaggio, pur in mancanza di espressa previsione, beneficiano anche coloro che siano titolari di reddito d'impresa, derivando in tal caso la deducibilita' dell'indennita' di avviamento, quale costo di produzione, dagli stessi principi che, in base all'art. 52 t.u.i.r., regolano la tassazione dell'utile di bilancio, a prescindere dalla qualita' giuridica del soggetto percettore (persona fisica: art. 52 t.u.i.r.; persona giuridica - ente commerciale: artt. 89 e 95, comma primo; ente non commerciale che abbia tra i componenti del proprio reddito complessivo anche quello d'impresa: artt. 108 e 109) - la diversificazione posta in essere dal legislatore, non prevedendo la deduzione della spesa suddetta per gli enti non economici che non svolgano anche una attivita' commerciale, non determina alcuna irragionevolezza della disciplina ne' rispetto alle persone fisiche, per l'evidente fondamentale diversita' di natura sostanziale che non puo' non riflettersi anche nel campo tributario, ne' rispetto agli enti commerciali, per la peculiarita' delle regole che ne disciplinano la tassazione in base alle risultanze del bilancio; ed in quanto, a riprova ulteriore della incomparabilita' delle situazioni poste a raffronto, sta anche lo specifico regime tributario degli stessi enti non commerciali, oggetto di particolare considerazione da parte del legislatore, al fine di tener conto, fra l'altro, del rilievo sociale dell'attivita' dei medesimi, come e' dimostrato anche dalla normativa di natura agevolativa di cui all'art. 6 d.P.R. n. 601 del 1973 ed al d.lgs. n. 460 del 1997. - S. nn. 107/1971, 123/1982, 134/1982, 143/1982, 108/1983, 574/1988, 21/1996; O. nn. 368/1987, 556/1987, 52/1988, 26/1989. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte