Sentenza 228/1998 (ECLI:IT:COST:1998:228)
Massima numero 24005
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
01/06/1998; Decisione del
01/06/1998
Deposito del 19/06/1998; Pubblicazione in G. U. 01/07/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 228/98. PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDIZIO PER L'AMMISSIBILITA' DELL'AZIONE PER LA DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' O MATERNITA' NATURALE - GIUDICE TERRITORIALMENTE COMPETENTE - APPLICAZIONE DEL CRITERIO GENERALE DEL FORO DEL CONVENUTO - LAMENTATA ESCLUSIONE, NEL CASO DI MINORE, DI COMPETENZA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DEL LUOGO DI RESIDENZA DEL MINORE - DEDOTTA MANCATA VALUTAZIONE DELL'INTERESSE DEL MINORE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A QUANTO PREVISTO IN ORDINE AD ALTRI PROCEDIMENTI RIGUARDANTI I MINORI - PRETESA INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA - PRETESO CONTRASTO CON I PRINCIPI A TUTELA DELLA FORMAZIONE DELLA FAMIGLIA, DELL'INFANZIA E DELLA GIOVENTU' - NON FONDATEZZA.
SENT. 228/98. PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDIZIO PER L'AMMISSIBILITA' DELL'AZIONE PER LA DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' O MATERNITA' NATURALE - GIUDICE TERRITORIALMENTE COMPETENTE - APPLICAZIONE DEL CRITERIO GENERALE DEL FORO DEL CONVENUTO - LAMENTATA ESCLUSIONE, NEL CASO DI MINORE, DI COMPETENZA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DEL LUOGO DI RESIDENZA DEL MINORE - DEDOTTA MANCATA VALUTAZIONE DELL'INTERESSE DEL MINORE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A QUANTO PREVISTO IN ORDINE AD ALTRI PROCEDIMENTI RIGUARDANTI I MINORI - PRETESA INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA - PRETESO CONTRASTO CON I PRINCIPI A TUTELA DELLA FORMAZIONE DELLA FAMIGLIA, DELL'INFANZIA E DELLA GIOVENTU' - NON FONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, comma primo, 31 commi primo e secondo, e 24, comma primo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 18 cod. proc. civ., 274 cod. civ. e 38 disp. att. cod. civ., nella parte in cui escludono che nel giudizio di ammissibilita' dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternita' o maternita' naturale la competenza per territorio, qualora la causa riguardi un minore, venga individuata nel tribunale per i minorenni nell'ambito del cui distretto risiede il minore stesso, in quanto, benche' possa convenirsi che la competenza territoriale di un giudice diverso da quello del luogo in cui risiede il minore e' talvolta fonte di disagi connessi per lo piu' all'acquisizione dei particolari e delicati elementi probatori che il procedimento in esame richiede, tuttavia essi non si traducono, per cio' solo, nella violazione dei precetti costituzionali, poiche' il diritto di azione non e' in alcun modo impedito, ne' seriamente ostacolato dalla mera distanza tra il luogo di abituale dimora del minore e la sede del tribunale minorile competente; in quanto la specificita' delle funzioni di tale organo garantisce comunque 'ex se' una particolare e attenta ponderazione delle problematiche psicoaffettive del minore medesimo e la predisposizione di ogni cautela atta ad evitare allo stesso qualunque turbamento; ed in quanto - posto che rientra nelle valutazioni discrezionali del legislatore non solo la conformazione generale degli istituti processuali, ma anche, in particolare, la determinazione delle competenze e la ripartizione della giurisdizione, purche' effettuate nei limiti della ragionevolezza - una volta affidata la cognizione dell'azione in esame al giudice minorile, non e' irragionevole la scelta del legislatore di lasciar operare i criteri determinativi della competenza territoriale secondo le regole generali previgenti, tenuto conto che l'azione 'de qua' non e' comparabile, per diversita' di presupposti e natura, con i procedimenti modificativi, ablativi o restitutivi della potesta' genitoriale, ne' con quelli relativi all'adozione o all'affidamento e che l'unica azione comparabile - l'opposizione al riconoscimento di figlio naturale, di cui all'art. 250, comma 4, cod. civ. - e' assoggettata allo stesso criterio determinativo della competenza per territorio del Tribunale per i minorenni. - S. nn. 193/1987, 429/1991, 451/1997; O. nn. 7/1997, 63/1997 e 139/1997. red.: S. Di Palma
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, comma primo, 31 commi primo e secondo, e 24, comma primo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 18 cod. proc. civ., 274 cod. civ. e 38 disp. att. cod. civ., nella parte in cui escludono che nel giudizio di ammissibilita' dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternita' o maternita' naturale la competenza per territorio, qualora la causa riguardi un minore, venga individuata nel tribunale per i minorenni nell'ambito del cui distretto risiede il minore stesso, in quanto, benche' possa convenirsi che la competenza territoriale di un giudice diverso da quello del luogo in cui risiede il minore e' talvolta fonte di disagi connessi per lo piu' all'acquisizione dei particolari e delicati elementi probatori che il procedimento in esame richiede, tuttavia essi non si traducono, per cio' solo, nella violazione dei precetti costituzionali, poiche' il diritto di azione non e' in alcun modo impedito, ne' seriamente ostacolato dalla mera distanza tra il luogo di abituale dimora del minore e la sede del tribunale minorile competente; in quanto la specificita' delle funzioni di tale organo garantisce comunque 'ex se' una particolare e attenta ponderazione delle problematiche psicoaffettive del minore medesimo e la predisposizione di ogni cautela atta ad evitare allo stesso qualunque turbamento; ed in quanto - posto che rientra nelle valutazioni discrezionali del legislatore non solo la conformazione generale degli istituti processuali, ma anche, in particolare, la determinazione delle competenze e la ripartizione della giurisdizione, purche' effettuate nei limiti della ragionevolezza - una volta affidata la cognizione dell'azione in esame al giudice minorile, non e' irragionevole la scelta del legislatore di lasciar operare i criteri determinativi della competenza territoriale secondo le regole generali previgenti, tenuto conto che l'azione 'de qua' non e' comparabile, per diversita' di presupposti e natura, con i procedimenti modificativi, ablativi o restitutivi della potesta' genitoriale, ne' con quelli relativi all'adozione o all'affidamento e che l'unica azione comparabile - l'opposizione al riconoscimento di figlio naturale, di cui all'art. 250, comma 4, cod. civ. - e' assoggettata allo stesso criterio determinativo della competenza per territorio del Tribunale per i minorenni. - S. nn. 193/1987, 429/1991, 451/1997; O. nn. 7/1997, 63/1997 e 139/1997. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 31
co. 1
Costituzione
art. 31
co. 2
Costituzione
art. 24
co. 1
Altri parametri e norme interposte