Sentenza 232/1998 (ECLI:IT:COST:1998:232)
Massima numero 23987
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  01/06/1998;  Decisione del  01/06/1998
Deposito del 22/06/1998; Pubblicazione in G. U. 01/07/1998
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 232/98. PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI COERCITIVE - RECLAMO AL TRIBUNALE - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI NOVELLATE DEL CODICE - NON TEMPESTIVA EFFETTUAZIONE DEL PREVISTO "IMMEDIATO AVVISO" ALL'AUTORITA' PROCEDENTE, A CURA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE, DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE DEL RECLAMO - MANCATA PREVISIONE, IN TALE IPOTESI, DELLA PERDITA DI EFFICACIA DELLA MISURA COERCITIVA SANCITA INVECE PER IL CASO DI INOSSERVANZA, DA PARTE DELL'AUTORITA' PROCEDENTE, DEL TERMINE PERENTORIO DI CINQUE GIORNI STABILITO, PER LA SUCCESSIVA TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL TRIBUNALE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA, DI GARANZIA GIURISDIZIONALE DELLA LIBERTA' PERSONALE E DI EFFETTIVITA' DEL DIRITTO DI DIFESA - POSSIBILITA', E CONSEGUENTE NECESSITA', DI INTERPRETARE LA DISPOSIZIONE IMPUGNATA NEL SENSO IN CUI, FACENDOSI DECORRERE IL TERMINE PER LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI NON DAL MOMENTO, COME RITENUTO DAL GIUDICE 'A QUO', DELLA RICEZIONE DELL'AVVISO DA PARTE DELL'AUTORITA' PROCEDENTE, MA DAL GIORNO IN CUI IL RECLAMO PERVIENE AL TRIBUNALE, LA NORMA STESSA SI SOTTRAE ALLE FORMULATE CENSURE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE - PROSPETTATA POSSIBILITA' DI ULTERIORI MODIFICHE DELLA VIGENTE DISCIPLINA IN SEDE LEGISLATIVA.

Testo
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 24 Cost., nei confronti dell'art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen. (nel testo novellato dall'art. 16, commi 3 e 5, della legge 8 agosto 1995, n. 332) nella parte in cui, qualora, in seguito alla richiesta di riesame di una ordinanza che abbia disposto una misura coercitiva, non se ne sia dato il previsto "immediato avviso", a cura del Presidente del competente Tribunale, all'autorita' giudiziaria procedente, non sancisce la perdita di efficacia dell'ordinanza. Alla interpretazione della disposizione impugnata, in base alla quale la questione e' stata formulata, e che coincide con quella seguita, senza apprezzabili contrasti, dalla giurisprudenza - secondo la quale il termine perentorio di cinque giorni stabilito per la trasmissione degli atti, contestualmente al termine, anch'esso perentorio, di dieci giorni, per la decisione sulla richiesta di riesame, con la espressa previsione, in entrambe le ipotesi, in caso di inosservanza, della perdita di efficacia della misura coercitiva - decorre dalla ricezione dell'avviso da parte dell'autorita' procedente - interpretazione che, se condivisa, non potrebbe non comportare l'accoglimento delle censure di incostituzionalita', non potendosi ammettere che i termini perentori suddetti decorrano da un 'dies a quo' lasciato alla determinazione degli organi giudiziari non astretti nei loro adempimenti a vincoli temporali assistiti da sanzione processuale - e' infatti possibile, e percio' doveroso, secondo il principio, costantemente affermato dalla Corte, della interpretazione conforme a Costituzione, anteporre una diversa lettura, compatibile con il testo della norma e con il sistema - nel senso di far risalire l'inizio della decorrenza del termine per la trasmissione degli atti al giorno in cui la richiesta perviene al tribunale del riesame - tale da evitare la denunciata incostituzionalita'. Questa soluzione - che la piena liberta' della forma in cui l'avviso, anche in via telematica, puo' esser dato, la estrema semplicita' del suo contenuto, la configurabilita' dello stesso non come un adempimento dotato di un'autonoma funzione processuale, ma solo come condizione materiale affinche' l'autorita' procedente, che dispone degli atti, possa adempiere all'obbligo di trasmetterli, e la mancanza di ostacoli giuridici, che ne consegue, a che l'avviso venga inoltrato nello stesso contesto temporale in cui perviene la richiesta, dimostrano praticabile - si impone per la preminente forza dei principi costituzionali relativi alla garanzia giurisdizionale in materia di liberta' personale, che non consentono di far luogo, anzitutto in sede interpretativa, ad una ricostruzione del sistema che si tradurrebbe in una lesione di essi. Fermo restando, evidentemente, che il legislatore, se riterra' che dalla norma in questione, cosi' intesa, discendano eccessive difficolta' organizzative per gli uffici, potra' pur sempre introdurre al riguardo, nell'ambito di un bilanciamento non irragionevole degli interessi in gioco, senza vanificare la essenziale funzione di garanzia che ai termini, e alle sanzioni processuali per la loro inosservanza, si ricollega nel sistema vigente, ulteriori idonee modifiche. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 13

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte