Sentenza 233/1998 (ECLI:IT:COST:1998:233)
Massima numero 23990
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente GRANATA - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
01/06/1998; Decisione del
01/06/1998
Deposito del 23/06/1998; Pubblicazione in G. U. 01/07/1998
Massime associate alla pronuncia:
23991
Titolo
SENT. 233/98 A. FINANZA REGIONALE - QUOTA DI ACCISA SULLE BENZINE SPETTANTE ALLA REGIONE SARDEGNA - DIRETTIVE PER IL CALCOLO DELLA STESSA IMPARTITE DAI MINISTERI DELLE FINANZE E DEL TESORO E DA ALTRI UFFICI STATALI, IN SEGUITO ALLA DISPOSIZIONE DELLA LEGGE N. 549 DEL 1995 CHE RISERVA UNA PARTE DI TALE IMPOSTA, COMMISURATA AL CONSUMO DI CARBURANTE NEI LORO TERRITORI, ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DALLA REGIONE SARDEGNA - DECISIVO RILIEVO, IN ESSO, DEL PROBLEMA DI INTERPRETAZIONE DEL RACCORDO TRA LA CITATA DISPOSIZIONE DI LEGGE E L'INVOCATO PRECETTO STATUTARIO SULLA SPETTANZA ALLA REGIONE DEI NOVE DECIMI DEL GETTITO DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE PERCETTE NEL SUO TERRITORIO - CONSEGUENTE IMPOSSIBILITA' DI RITENERE GLI ATTI IMPUGNATI MERA ESECUZIONE DELLA CITATA DISPOSIZIONE DI LEGGE - AMMISSIBILITA' DEL CONFLITTO.
SENT. 233/98 A. FINANZA REGIONALE - QUOTA DI ACCISA SULLE BENZINE SPETTANTE ALLA REGIONE SARDEGNA - DIRETTIVE PER IL CALCOLO DELLA STESSA IMPARTITE DAI MINISTERI DELLE FINANZE E DEL TESORO E DA ALTRI UFFICI STATALI, IN SEGUITO ALLA DISPOSIZIONE DELLA LEGGE N. 549 DEL 1995 CHE RISERVA UNA PARTE DI TALE IMPOSTA, COMMISURATA AL CONSUMO DI CARBURANTE NEI LORO TERRITORI, ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DALLA REGIONE SARDEGNA - DECISIVO RILIEVO, IN ESSO, DEL PROBLEMA DI INTERPRETAZIONE DEL RACCORDO TRA LA CITATA DISPOSIZIONE DI LEGGE E L'INVOCATO PRECETTO STATUTARIO SULLA SPETTANZA ALLA REGIONE DEI NOVE DECIMI DEL GETTITO DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE PERCETTE NEL SUO TERRITORIO - CONSEGUENTE IMPOSSIBILITA' DI RITENERE GLI ATTI IMPUGNATI MERA ESECUZIONE DELLA CITATA DISPOSIZIONE DI LEGGE - AMMISSIBILITA' DEL CONFLITTO.
Testo
Il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Sardegna in relazione alle direttive impartite dal Ministero delle finanze e da uffici dipendenti dello stesso, e dal Ministero del tesoro, riguardo al calcolo della quota di accisa sulle benzine spettante alla Regione Sardegna in seguito alla riserva alle Regioni a statuto ordinario - disposta con l'art. 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 - di una parte di tale imposta commisurata al consumo delle benzine per autotrazione nei loro territori, deve essere dichiarato ammissibile, non riscontrandosi negli atti impugnati quei caratteri, di mera esecuzione della legge, che la Corte costituzionale, in altra occasione, ha ritenuto ostativi per la proposizione del conflitto. Nel caso, infatti, il dettato legislativo sul quale gli atti impugnati si fondano, esige la soluzione del problema interpretativo, non privo di difficolta', del raccordo fra la citata disposizione di cui alla legge n. 549 del 1995 e la previsione statutaria che riserva alla Regione Sardegna i nove decimi delle imposte di fabbricazione percette nel suo territorio. - V. la seguente massima B. Per la inammissibilita' del conflitto di attribuzione tra Stato e Regione nell'ipotesi in cui gli atti impugnati risultino essere mera esecuzione di norme di legge e quindi non idonei, di per se', a produrre la denunciata lesione, v. S. n. 467/1997. red.: S. Pomodoro
Il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Sardegna in relazione alle direttive impartite dal Ministero delle finanze e da uffici dipendenti dello stesso, e dal Ministero del tesoro, riguardo al calcolo della quota di accisa sulle benzine spettante alla Regione Sardegna in seguito alla riserva alle Regioni a statuto ordinario - disposta con l'art. 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 - di una parte di tale imposta commisurata al consumo delle benzine per autotrazione nei loro territori, deve essere dichiarato ammissibile, non riscontrandosi negli atti impugnati quei caratteri, di mera esecuzione della legge, che la Corte costituzionale, in altra occasione, ha ritenuto ostativi per la proposizione del conflitto. Nel caso, infatti, il dettato legislativo sul quale gli atti impugnati si fondano, esige la soluzione del problema interpretativo, non privo di difficolta', del raccordo fra la citata disposizione di cui alla legge n. 549 del 1995 e la previsione statutaria che riserva alla Regione Sardegna i nove decimi delle imposte di fabbricazione percette nel suo territorio. - V. la seguente massima B. Per la inammissibilita' del conflitto di attribuzione tra Stato e Regione nell'ipotesi in cui gli atti impugnati risultino essere mera esecuzione di norme di legge e quindi non idonei, di per se', a produrre la denunciata lesione, v. S. n. 467/1997. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 39