Sentenza 233/1998 (ECLI:IT:COST:1998:233)
Massima numero 23991
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente GRANATA - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
01/06/1998; Decisione del
01/06/1998
Deposito del 23/06/1998; Pubblicazione in G. U. 01/07/1998
Massime associate alla pronuncia:
23990
Titolo
SENT. 233/98 B. FINANZA REGIONALE - QUOTA DI ACCISA SULLE BENZINE SPETTANTE ALLA REGIONE SARDEGNA - DIRETTIVE PER IL CALCOLO DELLA STESSA IMPARTITE DAI MINISTERI DELLE FINANZE E DEL TESORO E DA ALTRI UFFICI STATALI, IN SEGUITO ALLA DISPOSIZIONE DELLA LEGGE N. 549 DEL 1995 CHE RISERVA UNA PARTE DI TALE IMPOSTA, COMMISURATA AL CONSUMO DI CARBURANTE NEI LORO TERRITORI, ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DALLA REGIONE SARDEGNA - RICONOSCIUTA VIOLAZIONE DEL PRECETTO DELLO STATUTO SPECIALE CIRCA LA SPETTANZA ALLA REGIONE DEI NOVE DECIMI DELL'INTERO GETTITO DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE PERCETTE NEL SUO TERRITORIO - NON SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE ESERCITATO - ANNULLAMENTO DEGLI ATTI IMPUGNATI 'IN PARTE QUA'.
SENT. 233/98 B. FINANZA REGIONALE - QUOTA DI ACCISA SULLE BENZINE SPETTANTE ALLA REGIONE SARDEGNA - DIRETTIVE PER IL CALCOLO DELLA STESSA IMPARTITE DAI MINISTERI DELLE FINANZE E DEL TESORO E DA ALTRI UFFICI STATALI, IN SEGUITO ALLA DISPOSIZIONE DELLA LEGGE N. 549 DEL 1995 CHE RISERVA UNA PARTE DI TALE IMPOSTA, COMMISURATA AL CONSUMO DI CARBURANTE NEI LORO TERRITORI, ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DALLA REGIONE SARDEGNA - RICONOSCIUTA VIOLAZIONE DEL PRECETTO DELLO STATUTO SPECIALE CIRCA LA SPETTANZA ALLA REGIONE DEI NOVE DECIMI DELL'INTERO GETTITO DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE PERCETTE NEL SUO TERRITORIO - NON SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE ESERCITATO - ANNULLAMENTO DEGLI ATTI IMPUGNATI 'IN PARTE QUA'.
Testo
In accoglimento del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Sardegna, deve dichiararsi che non spetta allo Stato negare alla Regione la corresponsione dei nove decimi dell'intera accisa percetta nel suo territorio sulla benzina e sulla benzina senza piombo per autotrazione. Conseguentemente gli atti che hanno dato luogo al conflitto (telex del Ministero delle finanze in data 15 maggio 1996 e 14 giugno 1996; nota del Ministero del tesoro del settembre 1996; note della Ragioneria provinciale dello Stato di Cagliari del 29 ottobre e del 19 novembre 1996), nella parte in cui comportano tale diniego, vanno annullati. Alla luce del principio per cui, tra le varie possibili interpretazioni di una disposizione di legge occorre sempre privilegiare quella conforme a Costituzione, e' da escludersi infatti che l'art. 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 - il quale riserva alle Regioni a statuto ordinario, nel cui territorio avviene il consumo, una quota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo per autotrazione nella misura di lire 350 al litro, e per l'applicazione del quale i suddetti provvedimenti impartiscono direttive - possa operare - come negli stessi si e' ritenuto - in senso contrario all'art. 8, lett. e), dello Statuto speciale per la Sardegna, che tra le varie entrate spettanti alla Regione annovera i nove decimi dell'imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati, percetta nel territorio della Regione, e tra queste l'accisa in questione, che la Regione Sardegna ha quindi diritto che le sia corrisposta fin dal momento - dell'estrazione del prodotto dai depositi fiscali - in cui l'imposta e' pagata. Anche se non puo' dirsi - contrariamente a quanto la ricorrente e' arrivata a sostenere - che il citato art. 3, comma 12, della legge n. 549 richieda che la parte di accisa spettante alle Regioni a statuto ordinario debba essere calcolata sulla (e prelevata dalla) imposta percetta nel solo territorio delle Regioni che ne beneficiano, non puo' neppure ammettersi, d'altro canto, che per effetto di tale disposizione - come gli atti impugnati finiscono col pretendere - il gettito complessivo dell'imposta sul quale vanno computati i nove decimi spettanti per statuto alla Regione Sardegna, subisca decurtazioni. Cosi' come non e' ammissibile - contrariamente a quanto si e' ipotizzato al riguardo dall'Avvocatura dello Stato - che il versamento nelle casse della Regione della quota di accisa spettantele, si effettui, per operare conguagli con quanto dovuto alle Regioni a statuto ordinario, in tempi dilazionati. red.: S. Pomodoro
In accoglimento del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Sardegna, deve dichiararsi che non spetta allo Stato negare alla Regione la corresponsione dei nove decimi dell'intera accisa percetta nel suo territorio sulla benzina e sulla benzina senza piombo per autotrazione. Conseguentemente gli atti che hanno dato luogo al conflitto (telex del Ministero delle finanze in data 15 maggio 1996 e 14 giugno 1996; nota del Ministero del tesoro del settembre 1996; note della Ragioneria provinciale dello Stato di Cagliari del 29 ottobre e del 19 novembre 1996), nella parte in cui comportano tale diniego, vanno annullati. Alla luce del principio per cui, tra le varie possibili interpretazioni di una disposizione di legge occorre sempre privilegiare quella conforme a Costituzione, e' da escludersi infatti che l'art. 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 - il quale riserva alle Regioni a statuto ordinario, nel cui territorio avviene il consumo, una quota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo per autotrazione nella misura di lire 350 al litro, e per l'applicazione del quale i suddetti provvedimenti impartiscono direttive - possa operare - come negli stessi si e' ritenuto - in senso contrario all'art. 8, lett. e), dello Statuto speciale per la Sardegna, che tra le varie entrate spettanti alla Regione annovera i nove decimi dell'imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati, percetta nel territorio della Regione, e tra queste l'accisa in questione, che la Regione Sardegna ha quindi diritto che le sia corrisposta fin dal momento - dell'estrazione del prodotto dai depositi fiscali - in cui l'imposta e' pagata. Anche se non puo' dirsi - contrariamente a quanto la ricorrente e' arrivata a sostenere - che il citato art. 3, comma 12, della legge n. 549 richieda che la parte di accisa spettante alle Regioni a statuto ordinario debba essere calcolata sulla (e prelevata dalla) imposta percetta nel solo territorio delle Regioni che ne beneficiano, non puo' neppure ammettersi, d'altro canto, che per effetto di tale disposizione - come gli atti impugnati finiscono col pretendere - il gettito complessivo dell'imposta sul quale vanno computati i nove decimi spettanti per statuto alla Regione Sardegna, subisca decurtazioni. Cosi' come non e' ammissibile - contrariamente a quanto si e' ipotizzato al riguardo dall'Avvocatura dello Stato - che il versamento nelle casse della Regione della quota di accisa spettantele, si effettui, per operare conguagli con quanto dovuto alle Regioni a statuto ordinario, in tempi dilazionati. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sardegna
art. 3
statuto regione Sardegna
art. 4
statuto regione Sardegna
art. 7
statuto regione Sardegna
art. 8
statuto regione Sardegna
art. 54
Costituzione
art. 116
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte