Sentenza 234/1998 (ECLI:IT:COST:1998:234)
Massima numero 24016
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  01/06/1998;  Decisione del  01/06/1998
Deposito del 23/06/1998; Pubblicazione in G. U. 01/07/1998
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 234/98. FALLIMENTO - PAGAMENTI RICEVUTI DAL FALLITO DOPO LA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO - INEFFICACIA - DECORRENZA, SECONDO L'INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE, DALLA DATA DELLA DICHIARAZIONE STESSA - DECORRENZA, INVECE, PER IL DEBITORE IN BUONA FEDE, DALLA CONOSCENZA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - MANCATA PREVISIONE - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - RIFERIMENTO ALLA SENTENZA N. 228/1995 - NON FONDATEZZA

Testo
Non e' fondata, con riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 44 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui non esclude che gli effetti del fallimento - quanto meno nel periodo intercorrente tra la pubblicazione e l'affissione della relativa sentenza - si riflettano su terzi che, in buona fede, siano stati destinatari degli atti compiuti dal fallito o autori di pagamenti ricevuti dallo stesso, in quanto - posto che, nel sistema della legge fallimentare l'inopponibilita' alla massa dei creditori dei pagamenti ricevuti dal fallito dopo la pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, diversamente dall'inefficacia conseguente all'utile esercizio dell'azione revocatoria fallimentare, si ricollega al principio generale (secondo cui la dichiarazione di fallimento priva il fallito, dalla data di deposito della relativa sentenza, dei poteri di amministrazione e disposizione dei suo patrimonio, trasferendoli all'organo della procedura fallimentare) finalizzato nella sua assolutezza ad un'efficace e diretta tutela della massa dei creditori; e che l'irrilevanza, agli effetti dell'inopponibilita' alla massa dei pagamenti ricevuti dal fallito, dello stato soggettivo di conoscenza del "solvens" rappresenta il necessario riflesso dell'assolutezza di detto principio - la disposizione impugnata esprime una scelta del legislatore non manifestamente irragionevole; ed in quanto il differente rilievo che assume lo stato soggettivo di coloro che hanno avuto rapporti con il fallito prima o dopo la dichiarazione di fallimento e' giustificato proprio dalla non omogeneita' delle situazioni poste a raffronto, caratterizzate, rispettivamente, dalla mancanza e dall'esistenza della sentenza dichiarativa di fallimento. - S. n. 228/1995. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte