Ordinanza 237/1998 (ECLI:IT:COST:1998:237)
Massima numero 23983
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  15/06/1998;  Decisione del  15/06/1998
Deposito del 26/06/1998; Pubblicazione in G. U. 08/07/1998
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 237/98. ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE - DIRITTO AL PAGAMENTO DELLE RATE DI PREMIO - PRESCRIZIONE - TERMINE - PREVISIONE DELLA DECORRENZA DAL GIORNO IN CUI IL TERZO HA RICHIESTO IL RISARCIMENTO ALL'ASSICURATO E NON SOLTANTO DAL GIORNO IN CUI IL TERZO HA PROMOSSO CONTRO DI QUESTO L'AZIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 23 COST. - CARENZA DI MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE NONCHE' IN RELAZIONE AI PARAMETRI COSTITUZIONALI DI RIFERIMENTO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
Manifesta inammissibilita' della questione per omessa motivazione in ordine alla rilevanza nonche' ai parametri costituzionali di riferimento, ed omessa indicazione, altresi', degli elementi della concreta fattispecie all'esame del giudice 'a quo', la quale non puo' in alcun modo desumersi. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 23

Altri parametri e norme interposte