Ordinanza 238/1998 (ECLI:IT:COST:1998:238)
Massima numero 23984
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
15/06/1998; Decisione del
15/06/1998
Deposito del 26/06/1998; Pubblicazione in G. U. 08/07/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 238/98. NOTAIO - OBBLIGHI E CONTROLLI RELATIVI ALL'IMPOSTA DI REGISTRO - REPERTORIO DEGLI ATTI - OMISSIONI O RITARDI NELLA PRESCRITTA PRESENTAZIONE ALL'UFFICIO - SANZIONI - PREVISIONE, TRA DI ESSE, DELLA SOSPENSIONE, PER DURATA INDETERMINATA, DALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITA', CON INCIDENZA SUL VALORE COSTITUZIONALMENTE TUTELATO DELL'ESERCIZIO DI PROFESSIONE - 'IUS SUPERVENIENS' - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO'.
ORD. 238/98. NOTAIO - OBBLIGHI E CONTROLLI RELATIVI ALL'IMPOSTA DI REGISTRO - REPERTORIO DEGLI ATTI - OMISSIONI O RITARDI NELLA PRESCRITTA PRESENTAZIONE ALL'UFFICIO - SANZIONI - PREVISIONE, TRA DI ESSE, DELLA SOSPENSIONE, PER DURATA INDETERMINATA, DALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITA', CON INCIDENZA SUL VALORE COSTITUZIONALMENTE TUTELATO DELL'ESERCIZIO DI PROFESSIONE - 'IUS SUPERVENIENS' - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO'.
Testo
Deve ordinarsi la restituzione al giudice 'a quo' degli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., nei confronti dell'art. 73, comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) secondo il quale il notaio (al pari degli altri pubblici ufficiali autorizzati alla formazione di atti) che presenti all'Ufficio del registro il prescritto repertorio con un ritardo superiore ai trenta giorni, puo' essere sospeso dall'esercizio delle funzioni, senza che venga indicata, ne' nel minimo, ne' nel massimo, la durata della sospensione. Successivamente all'ordinanza di rimessione, infatti, e' stato emanato il d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 473 (Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi indiretti, a norma dell'art. 3, comma 133, lett. q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662) il cui art. 1, lett. e) ha sostituito la disposizione impugnata, apportando modifiche circa il termine previsto per la presentazione e - se accordata dall'Amministrazione finanziaria - la regolarizzazione del repertorio, e prevedendo inoltre che la durata della sospensione dalle funzioni - che resta comminata per la inosservanza di detti termini - non puo' essere superiore a sei mesi, e pertanto e' necessario che, alla luce di tali innovazioni - in quanto applicabili, in base ai principi stabiliti dallo stesso decreto legislativo, anche ai fatti precedenti alla sua entrata in vigore - si valuti se la questione sia tuttora rilevante nel processo di provenienza. red.: S. Pomodoro
Deve ordinarsi la restituzione al giudice 'a quo' degli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., nei confronti dell'art. 73, comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) secondo il quale il notaio (al pari degli altri pubblici ufficiali autorizzati alla formazione di atti) che presenti all'Ufficio del registro il prescritto repertorio con un ritardo superiore ai trenta giorni, puo' essere sospeso dall'esercizio delle funzioni, senza che venga indicata, ne' nel minimo, ne' nel massimo, la durata della sospensione. Successivamente all'ordinanza di rimessione, infatti, e' stato emanato il d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 473 (Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi indiretti, a norma dell'art. 3, comma 133, lett. q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662) il cui art. 1, lett. e) ha sostituito la disposizione impugnata, apportando modifiche circa il termine previsto per la presentazione e - se accordata dall'Amministrazione finanziaria - la regolarizzazione del repertorio, e prevedendo inoltre che la durata della sospensione dalle funzioni - che resta comminata per la inosservanza di detti termini - non puo' essere superiore a sei mesi, e pertanto e' necessario che, alla luce di tali innovazioni - in quanto applicabili, in base ai principi stabiliti dallo stesso decreto legislativo, anche ai fatti precedenti alla sua entrata in vigore - si valuti se la questione sia tuttora rilevante nel processo di provenienza. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 2
Altri parametri e norme interposte