Sentenza 239/1998 (ECLI:IT:COST:1998:239)
Massima numero 24025
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
01/06/1998; Decisione del
01/06/1998
Deposito del 03/07/1998; Pubblicazione in G. U. 08/07/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 239/98. PENSIONI DI GUERRA - EQUIPARAZIONE ALLA VEDOVA DELLA DONNA CHE NON ABBIA POTUTO CONTRARRE MATRIMONIO PER LA MORTE DEL MILITARE AVVENUTA A CAUSA DELLA GUERRA - CONDIZIONI - DICHIARATA VOLONTA' DEL MILITARE DI CONTRARRE MATRIMONIO E DURATA MINIMA DI UN ANNO DELLA CONVIVENZA - MANCATA PREVISIONE DELLA RILEVANZA DELLA CONVIVENZA DI DURATA INFERIORE ALL'ANNO, QUANDO SIA ACCOMPAGNATA DA ELEMENTI CHE DIMOSTRINO IN MODO NON EQUIVOCO LA VOLONTA' DEL MILITARE DI CONTRARRE MATRIMONIO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 239/98. PENSIONI DI GUERRA - EQUIPARAZIONE ALLA VEDOVA DELLA DONNA CHE NON ABBIA POTUTO CONTRARRE MATRIMONIO PER LA MORTE DEL MILITARE AVVENUTA A CAUSA DELLA GUERRA - CONDIZIONI - DICHIARATA VOLONTA' DEL MILITARE DI CONTRARRE MATRIMONIO E DURATA MINIMA DI UN ANNO DELLA CONVIVENZA - MANCATA PREVISIONE DELLA RILEVANZA DELLA CONVIVENZA DI DURATA INFERIORE ALL'ANNO, QUANDO SIA ACCOMPAGNATA DA ELEMENTI CHE DIMOSTRINO IN MODO NON EQUIVOCO LA VOLONTA' DEL MILITARE DI CONTRARRE MATRIMONIO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con il principio di ragionevolezza, l'art. 42, quarto comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 e l'art. 37, quinto comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come modificato dall'art. 20 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, nella parte in cui - nell'equiparare alla vedova, agli effetti della pensione di guerra, la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del militare quando, in assenza di procura o di richiesta di pubblicazioni, il militare abbia dichiarato di voler contrarre matrimonio e risulti uno stato di preesistente convivenza di almeno un anno - non prevedono che il diritto a pensione puo' essere riconosciuto anche se la convivenza abbia avuto, a causa della guerra, durata inferiore ad un anno, purche' sia accompagnata da altri elementi e circostanze che dimostrino in modo non equivoco la volonta' del militare di contrarre matrimonio. E' incongruo, in relazione a cio' che la durata del rapporto tende ad esprimere, attribuire al dato temporale un valore cosi' assoluto, da escludere che uno stato di convivenza di durata inferiore, a causa delle vicende belliche, a quella prefissata, ma accompagnato da elementi, quali la nascita di un figlio o altre circostanze, comprovanti in modo non equivoco la stabilita' del rapporto, possa egualmente concorrere a dimostrare che il matrimonio sarebbe stato contratto se non vi fosse stato l'impedimento della guerra. red.: S. Evangelista
Sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con il principio di ragionevolezza, l'art. 42, quarto comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 e l'art. 37, quinto comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come modificato dall'art. 20 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, nella parte in cui - nell'equiparare alla vedova, agli effetti della pensione di guerra, la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del militare quando, in assenza di procura o di richiesta di pubblicazioni, il militare abbia dichiarato di voler contrarre matrimonio e risulti uno stato di preesistente convivenza di almeno un anno - non prevedono che il diritto a pensione puo' essere riconosciuto anche se la convivenza abbia avuto, a causa della guerra, durata inferiore ad un anno, purche' sia accompagnata da altri elementi e circostanze che dimostrino in modo non equivoco la volonta' del militare di contrarre matrimonio. E' incongruo, in relazione a cio' che la durata del rapporto tende ad esprimere, attribuire al dato temporale un valore cosi' assoluto, da escludere che uno stato di convivenza di durata inferiore, a causa delle vicende belliche, a quella prefissata, ma accompagnato da elementi, quali la nascita di un figlio o altre circostanze, comprovanti in modo non equivoco la stabilita' del rapporto, possa egualmente concorrere a dimostrare che il matrimonio sarebbe stato contratto se non vi fosse stato l'impedimento della guerra. red.: S. Evangelista
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte