Ordinanza 241/1998 (ECLI:IT:COST:1998:241)
Massima numero 24014
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  01/06/1998;  Decisione del  01/06/1998
Deposito del 03/07/1998; Pubblicazione in G. U. 08/07/1998
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 241/98. PROCESSO PENALE - NOTIFICAZIONI ALL'IMPUTATO - NOTIFICAZIONE DEL DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO MEDIANTE CONSEGNA AL DIFENSORE PER INIDONEITA' DEL DOMICILIO IN PRECEDENZA ELETTO - MANCATA PREVISIONE DI PREVENTIVA RICERCA VOLTA AD ACCERTARE L'ATTUALE DOMICILIO DELL'IMPUTATO - ASSERITO ECCESSO DI DELEGA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. (nella parte in cui impone di eseguire le notificazioni mediante consegna al difensore, qualora non sia possibile eseguirle presso il domicilio dichiarato od eletto dall'imputato, senza prescrivere alcuna preventiva ricerca volta ad accertare l'attuale domicilio dell'imputato stesso o a verificare se egli si trovi in stato di detenzione), sollevata con riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., in quanto il giudice "a quo" - limitandosi a rilevare che la notificazione all'imputato del decreto di citazione e' avvenuta mediante consegna di copia al difensore "per inidoneita' del domicilio in precedenza eletto" - non motiva le ragioni di tale assunta "inidoneita'", che influiscono sulla esatta individuazione della norma applicabile nella fattispecie (alternativamente artt. 161, comma 4, 171, lett. e), 157 o 159 cod. proc. pen.). red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte