Ordinanza 242/1998 (ECLI:IT:COST:1998:242)
Massima numero 24036
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  01/06/1998;  Decisione del  01/06/1998
Deposito del 03/07/1998; Pubblicazione in G. U. 08/07/1998
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 242/98. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - GIUDICE CHE ABBIA RIGETTATO LA RICHIESTA DI PENA CONCORDATA AVANZATA DA UN IMPUTATO - INCOMPATIBILITA' A PARTECIPARE AL GIUDIZIO, DOPO LA SEPARAZIONE DEI PROCEDIMENTI IN ORDINE ALLA MEDESIMA IMPUTAZIONE, NEI CONFRONTI DI ALTRO COIMPUTATO LA CUI PARTECIPAZIONE SIA STATA GIA' INCIDENTALMENTE VALUTATA - OMESSA PREVISIONE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCESSO - RICHIAMO AI PRINCIPI ESPRESSI NELLA SENTENZA N. 371/1996 - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen. - nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a svolgere le funzioni di giudice del dibattimento per il giudice che abbia respinto la richiesta di applicazione della pena avanzata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. da un correo dell'imputato sottoposto al suo giudizio per i medesimi reati - sollevata con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., in quanto identica questione e' stata dichiarata inammissibile con la sentenza n. 331 del 1997 e non sono stati dedotti profili ed argomentazioni nuovi, tali da indurre a diverso avviso. - S. nn. 306, 307, 308 e 331/1997. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte