Ordinanza 247/1998 (ECLI:IT:COST:1998:247)
Massima numero 24057
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
30/06/1998; Decisione del
30/06/1998
Deposito del 03/07/1998; Pubblicazione in G. U. 08/07/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 247/98. PROCESSO PENALE - PROCESSI PENDENTI NELLO STESSO STATO E GRADO DINANZI A GIUDICI DIVERSI - IPOTESI IN CUI <> - RIUNIONE - MANCATA PREVISIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24, SECONDO COMMA, COST. - QUESTIONE BASATA SU UN ERRONEO PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 247/98. PROCESSO PENALE - PROCESSI PENDENTI NELLO STESSO STATO E GRADO DINANZI A GIUDICI DIVERSI - IPOTESI IN CUI <
Testo
Manifesta infondatezza della questione, in quanto la stessa e' basata su un erroneo presupposto interpretativo. Invero, il giudice rimettente sovrappone i due istituti della competenza per connessione e della riunione dei processi, e, in conseguenza di tale impropria sovrapposizione, nell'impugnare la disciplina che limita la riunione ai processi gia' pendenti davanti al medesimo giudice, chiede alla Corte una pronuncia che gli consenta di utilizzare detto istituto alla stregua delle ipotesi che, a norma dell'art. 12 cod. proc. pen., determinano la competenza per connessione. Per contro, il giudice 'a quo' avrebbe dovuto verificare in via preliminare se e quali strumenti l'ordinamento prevede per far dichiarare l'incompetenza - per ragioni di connessione - dell'altro giudice, e solo quando fosse stata riconosciuta la propria competenza avrebbe potuto eventualmente accertare l'esistenza dei presupposti per la riunione dei processi. red.: G. Leo
Manifesta infondatezza della questione, in quanto la stessa e' basata su un erroneo presupposto interpretativo. Invero, il giudice rimettente sovrappone i due istituti della competenza per connessione e della riunione dei processi, e, in conseguenza di tale impropria sovrapposizione, nell'impugnare la disciplina che limita la riunione ai processi gia' pendenti davanti al medesimo giudice, chiede alla Corte una pronuncia che gli consenta di utilizzare detto istituto alla stregua delle ipotesi che, a norma dell'art. 12 cod. proc. pen., determinano la competenza per connessione. Per contro, il giudice 'a quo' avrebbe dovuto verificare in via preliminare se e quali strumenti l'ordinamento prevede per far dichiarare l'incompetenza - per ragioni di connessione - dell'altro giudice, e solo quando fosse stata riconosciuta la propria competenza avrebbe potuto eventualmente accertare l'esistenza dei presupposti per la riunione dei processi. red.: G. Leo
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte