Ordinanza 250/1998 (ECLI:IT:COST:1998:250)
Massima numero 24013
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente VASSALLI - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
30/06/1998; Decisione del
30/06/1998
Deposito del 03/07/1998; Pubblicazione in G. U. 08/07/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 250/98. PARLAMENTO - IMMUNITA' PARLAMENTARI - DELIBERA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, DI INSINDACABILITA' EX ART. 68, COMMA PRIMO, COST., DELLE DICHIARAZIONI PER CUI IL SENATORE GIUSEPPE ARLACCHI E' STATO RINVIATO A GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI ROMA PER IL REATO DI DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO PROPOSTO DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI PRESSO IL SUDDETTO TRIBUNALE - FASE DI DELIBAZIONE - RICONOSCIUTA SUSSISTENZA DELLA LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEL RICORRENTE E PASSIVA DEL SENATO, E DELLA MATERIA DI CONFLITTO - AMMISSIBILITA' - FISSAZIONE DEL TERMINE PER LA PRESCRITTA NOTIFICA.
ORD. 250/98. PARLAMENTO - IMMUNITA' PARLAMENTARI - DELIBERA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, DI INSINDACABILITA' EX ART. 68, COMMA PRIMO, COST., DELLE DICHIARAZIONI PER CUI IL SENATORE GIUSEPPE ARLACCHI E' STATO RINVIATO A GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI ROMA PER IL REATO DI DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO PROPOSTO DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI PRESSO IL SUDDETTO TRIBUNALE - FASE DI DELIBAZIONE - RICONOSCIUTA SUSSISTENZA DELLA LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEL RICORRENTE E PASSIVA DEL SENATO, E DELLA MATERIA DI CONFLITTO - AMMISSIBILITA' - FISSAZIONE DEL TERMINE PER LA PRESCRITTA NOTIFICA.
Testo
Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, con ordinanza 16 febbraio 1998, nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione, adottata il 29 gennaio 1997, con la quale il Senato ha statuito che le dichiarazioni per cui il Senatore Giuseppe Arlacchi e' stato rinviato a giudizio innanzi al suddetto Tribunale, per il reato di diffamazione a mezzo stampa in danno del dott. Corrado Carnevale, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari, e percio' insindacabili, va dichiarato ammissibile, in sede di prima delibazione, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Ribadito che la forma dell'ordinanza, utilizzata dal G.I.P., e' idonea per proporre il ricorso per conflitto di attribuzione, e rilevato altresi' che dall'ordinanza possono ricavarsi "le ragioni del conflitto" e "le norme costituzionali che regolano la materia" - come richiesto dall'art. 26 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale - deve infatti ritenersi, sotto il profilo dei requisiti soggettivi, che sia il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma - in ragione della posizione di piena indipendenza attribuita dalla Costituzione a ciascun organo giurisdizionale nell'esercizio delle relative funzioni - sia il Senato della Repubblica - in quanto ciascuna Camera del Parlamento e' competente a dichiarare in modo definitivo la propria volonta' in ordine all'applicabilita' ai suoi componenti dell'art. 68, comma primo, Cost. - sono legittimati ad essere parti. Mentre, sotto il profilo oggettivo, sussiste la materia del conflitto, in quanto il ricorrente lamenta che la sua sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, e' stata illegittimamente menomata dalla indicata deliberazione. - V. O. nn. 37/1998, 469/1997, 442/1997, 251/1997, 325/1997, 179/1998 e 178/1998, nonche' S. n. 375/1997. red.: S. Pomodoro
Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, con ordinanza 16 febbraio 1998, nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione, adottata il 29 gennaio 1997, con la quale il Senato ha statuito che le dichiarazioni per cui il Senatore Giuseppe Arlacchi e' stato rinviato a giudizio innanzi al suddetto Tribunale, per il reato di diffamazione a mezzo stampa in danno del dott. Corrado Carnevale, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari, e percio' insindacabili, va dichiarato ammissibile, in sede di prima delibazione, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Ribadito che la forma dell'ordinanza, utilizzata dal G.I.P., e' idonea per proporre il ricorso per conflitto di attribuzione, e rilevato altresi' che dall'ordinanza possono ricavarsi "le ragioni del conflitto" e "le norme costituzionali che regolano la materia" - come richiesto dall'art. 26 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale - deve infatti ritenersi, sotto il profilo dei requisiti soggettivi, che sia il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma - in ragione della posizione di piena indipendenza attribuita dalla Costituzione a ciascun organo giurisdizionale nell'esercizio delle relative funzioni - sia il Senato della Repubblica - in quanto ciascuna Camera del Parlamento e' competente a dichiarare in modo definitivo la propria volonta' in ordine all'applicabilita' ai suoi componenti dell'art. 68, comma primo, Cost. - sono legittimati ad essere parti. Mentre, sotto il profilo oggettivo, sussiste la materia del conflitto, in quanto il ricorrente lamenta che la sua sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, e' stata illegittimamente menomata dalla indicata deliberazione. - V. O. nn. 37/1998, 469/1997, 442/1997, 251/1997, 325/1997, 179/1998 e 178/1998, nonche' S. n. 375/1997. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 26