Ordinanza 251/1998 (ECLI:IT:COST:1998:251)
Massima numero 24060
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  30/06/1998;  Decisione del  30/06/1998
Deposito del 09/07/1998; Pubblicazione in G. U. 15/07/1998
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 251/98. MAGISTRATURA MILITARE - CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI MAGISTRATI MILITARI - COMPETENZA DEL CONSIGLIO ANZICHE' DI UNA APPOSITA SEZIONE DISCIPLINARE E SENZA LA PREVISIONE, QUANTO MENO, DI MECCANISMI IDONEI AD ASSICURARNE, IN OGNI CASO, NELLA COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO GIUDICANTE, LA INVARIABILITA' NUMERICA - LAMENTATA IRRAZIONALE DIVERSITA' RISPETTO ALLA DISCIPLINA VIGENTE IN MATERIA PER IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - ASSERITA INCIDENZA, ALTRESI', SUL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE PRECOSTITUITO - INSUSSISTENZA - RICHIAMO A PRECEDENTE DECISIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25, comma primo, Cost., nei confronti dell'art. 1, commi 3 e 4, della legge, istitutiva del Consiglio della magistratura militare, 30 dicembre 1988, n. 561, nelle parti in cui non prevedono l'istituzione di una sezione disciplinare del Consiglio della magistratura militare, nonche' di meccanismi che, nell'ipotesi in cui, nel procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati militari, alcuni dei componenti effettivi del Consiglio (per astensione, ricusazione o altri impedimenti) si trovino nell'impossibilita' di prender parte alle rispettive deliberazioni, garantiscano, con la presenza di componenti supplenti, l'invariabilita' numerica del collegio giudicante. Invero, riguardo al motivo dedotto in riferimento ai principi di eguaglianza e ragionevolezza, e' da escludere - come la Corte costituzionale ha gia' affermato nel decidere analoga questione - che la omologazione del Consiglio della magistratura militare al Consiglio superiore della magistratura cui e' ispirata la legge istitutiva del primo, debba, per esigenze costituzionali, spingersi fino a prescrivere le modifiche delle norme impugnate pretese dall'autorita' rimettente. Mentre, riguardo al motivo svolto in riferimento al principio del giudice naturale precostituito per legge, va rilevato che a tale concetto la tematica della invariabilita' numerica della composizione del collegio e' sicuramente estranea. - Per la non fondatezza di questione gia' sollevata, nei confronti delle disposizioni oggetto dell'attuale impugnativa, in riferimento, oltre che all'art. 3, all'art. 108 Cost., v. S. n. 52/1998. Inoltre, sulle affinita' tra Consiglio della magistratura militare e Consiglio superiore della magistratura, v., in particolare, S. n. 71/1995. Sulla non incidenza, in generale, della variabilita' numerica del collegio giudicante sull'autonomia dell'esercizio della giurisdizione, v. S. n. 284/1986. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25  co. 1

Altri parametri e norme interposte