Ordinanza 253/1998 (ECLI:IT:COST:1998:253)
Massima numero 24074
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  30/06/1998;  Decisione del  30/06/1998
Deposito del 09/07/1998; Pubblicazione in G. U. 15/07/1998
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 253/98. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO INNANZI LE COMMISSIONI TRIBUTARIE - ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO - POSSIBILITA' DI CONFERIMENTO AL DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA NEL BIENNIO SUCCESSIVO ALLA DATA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - DIVIETO - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' manifestamente inammissibile, per carenza di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 63 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - nella parte in cui "vieta al dipendente dell'Amministrazione finanziaria di esercitare funzioni di assistenza tecnica e di rappresentanza davanti alle Commissioni tributarie per il biennio successivo alla data di cessazione del rapporto di pubblico impiego - sollevata con riferimento all'art. 3, comma primo, Cost.. - O. nn. 62 e 74/1997. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte