Ordinanza 255/1998 (ECLI:IT:COST:1998:255)
Massima numero 24075
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  30/06/1998;  Decisione del  30/06/1998
Deposito del 09/07/1998; Pubblicazione in G. U. 15/07/1998
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 255/98. CIRCOLAZIONE STRADALE - VIOLAZIONI PUNIBILI CON SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA - RESPONSABILITA' IN SOLIDO DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO CON L'AUTORE DELLA VIOLAZIONE, AL PAGAMENTO DELLA SOMMA DOVUTA - ESCLUSIONE DI TALE RESPONSABILITA', IN CASO DI INOSSERVANZA DA PARTE DEL CONDUCENTE NON PROPRIETARIO, DELL'INVITO AD ESIBIRE LA PATENTE DI GUIDA - MANCATA PREVISIONE - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PERSONALITA' DELLA RESPONSABILITA' PENALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 196, comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., in quanto la mancanza di chiarezza nel profilare gli esatti termini della questione, traducendosi in una carenza di motivazione su un punto essenziale di essa, pone la Corte nell'impossibilita' di decidere in maniera univoca. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte