Ordinanza 257/1998 (ECLI:IT:COST:1998:257)
Massima numero 24168
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
30/06/1998; Decisione del
30/06/1998
Deposito del 09/07/1998; Pubblicazione in G. U. 15/07/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 257/98. IMPIEGATI DEGLI ENTI LOCALI - IMPIEGATI REGIONALI - REGIONE SICILIA - ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE - REGOLAMENTAZIONE - DISCIPLINA DEMANDATA ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 14 DELLO STATUTO DELLA REGIONE SICILIANA - 'IUS SUPERVENIENS' - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.
ORD. 257/98. IMPIEGATI DEGLI ENTI LOCALI - IMPIEGATI REGIONALI - REGIONE SICILIA - ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE - REGOLAMENTAZIONE - DISCIPLINA DEMANDATA ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 14 DELLO STATUTO DELLA REGIONE SICILIANA - 'IUS SUPERVENIENS' - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.
Testo
Vanno restituiti gli atti al giudice rimettente per una nuova valutazione della rilevanza della questione a seguito del mutamento del quadro normativo di riferimento. (Nella specie, le numerose integrazioni ed innovazioni normative sopravvenute all'emissione dell'ordinanza di rinvio - riguardanti tanto l'estensione dell'area rimessa alla contrattazione collettiva quanto l'ampiezza delle funzioni e delle responsabilita' dirigenziali - hanno modificato in modo significativo il quadro normativo complessivo dal quale il collegio rimettente desume le norme fondamentali di riforma economico-sociale che si assumono violate dalla legge regionale 19 giugno 1991, n. 38 denunciata. Pertanto, la complessa disciplina sopravvenuta appare suscettibile di incidere sulla questione di costituzionalita' sottoposta all'esame della Corte, essendo state modificate ed integrate le disposizioni assunte dal collegio rimettente a termine di confronto della illegittimita' costituzionale della disposizione impugnata). red.: G. Leo
Vanno restituiti gli atti al giudice rimettente per una nuova valutazione della rilevanza della questione a seguito del mutamento del quadro normativo di riferimento. (Nella specie, le numerose integrazioni ed innovazioni normative sopravvenute all'emissione dell'ordinanza di rinvio - riguardanti tanto l'estensione dell'area rimessa alla contrattazione collettiva quanto l'ampiezza delle funzioni e delle responsabilita' dirigenziali - hanno modificato in modo significativo il quadro normativo complessivo dal quale il collegio rimettente desume le norme fondamentali di riforma economico-sociale che si assumono violate dalla legge regionale 19 giugno 1991, n. 38 denunciata. Pertanto, la complessa disciplina sopravvenuta appare suscettibile di incidere sulla questione di costituzionalita' sottoposta all'esame della Corte, essendo state modificate ed integrate le disposizioni assunte dal collegio rimettente a termine di confronto della illegittimita' costituzionale della disposizione impugnata). red.: G. Leo
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 14
Altri parametri e norme interposte