Sentenza 262/1998 (ECLI:IT:COST:1998:262)
Massima numero 24179
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
30/06/1998; Decisione del
30/06/1998
Deposito del 09/07/1998; Pubblicazione in G. U. 15/07/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 262/98. PROCESSO PENALE - INCIDENTE PROBATORIO - REATO DI CORRUZIONE DI MINORENNE - PERSONE INTERESSATE ALLA ASSUNZIONE DELLA PROVA MINORI DI ANNI SEDICI - VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DELLE MODALITA' DI ASSUNZIONE, AVUTO RIGUARDO ALLE ESIGENZE DEL MINORE - MANCATA PREVISIONE - IRRAGIONEVOLEZZA - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO DI SITUAZIONI ASSIMILABILI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ASSORBIMENTO DI OGNI ALTRA CENSURA.
SENT. 262/98. PROCESSO PENALE - INCIDENTE PROBATORIO - REATO DI CORRUZIONE DI MINORENNE - PERSONE INTERESSATE ALLA ASSUNZIONE DELLA PROVA MINORI DI ANNI SEDICI - VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DELLE MODALITA' DI ASSUNZIONE, AVUTO RIGUARDO ALLE ESIGENZE DEL MINORE - MANCATA PREVISIONE - IRRAGIONEVOLEZZA - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO DI SITUAZIONI ASSIMILABILI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ASSORBIMENTO DI OGNI ALTRA CENSURA.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 398, comma 5-'bis', cod. proc. pen., come introdotto dall'art. 14, comma 2, della legge 15 febbraio 1996, n. 66 (Norme contro la violenza sessuale), <>, in quanto - premesso che, mentre la disposizione che consente il ricorso all'incidente probatorio fa riferimento a tutte le nuove fattispecie delittuose configurate dalla legge n. 66 del 1966, la disposizione denunciata, che prevede il ricorso a modalita' particolari, quando le esigenze del minore lo richiedano, fa invece riferimento a tutte le fattispecie meno una, quella appunto della corruzione di minorenne prevista dall'art. 609'-'quinquies' - la limitazione alla applicabilita' della disposizione che prevede modalita' particolari di assunzione della prova nell'incidente probatorio, derivante dal mancato richiamo all'art. 609-'quinquies', non trova alcuna giustificazione ragionevole. Invero, le esigenze di salvaguardia della personalita' del minore (oltre che di assicurazione della genuinita' della prova), a tutela delle quali la disposizione e' dettata, sono di preciso rilievo costituzionale, coinvolgendo la protezione dei diritti fondamentali della persona: sicche' non sarebbe tollerabile la lacuna o la contraddizione dell'ordinamento, che discende dalla limitazione in discorso, nemmeno se fosse frutto di una scelta consapevole del legislatore; la qual cosa, peraltro, non risulta in alcun modo dalla ricostruzione dell'"iter" parlamentare della legge n. 66 citata. red.: G. Leo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 398, comma 5-'bis', cod. proc. pen., come introdotto dall'art. 14, comma 2, della legge 15 febbraio 1996, n. 66 (Norme contro la violenza sessuale), <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte