Ordinanza 263/1998 (ECLI:IT:COST:1998:263)
Massima numero 23982
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
30/06/1998; Decisione del
30/06/1998
Deposito del 09/07/1998; Pubblicazione in G. U. 15/07/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 263/98. SICUREZZA PUBBLICA - REGOLAMENTAZIONE DELLA IMMIGRAZIONE E DELL'INGRESSO E SOGGIORNO NEL TERRITORIO NAZIONALE DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI - PROVVEDIMENTI PREVISTI NEI CONFRONTI DEI PRESUNTI AUTORI DI DETERMINATI REATI - DISCIPLINA ED EFFETTI - POSSIBILITA' DI DISPORNE L'ESPULSIONE, SE ARRESTATI IN FLAGRANZA, SU RICHIESTA NON MOTIVATA DEL PUBBLICO MINISTERO - AUMENTO DI PENA PER I SOGGETTI GIA' COLPITI DA TALE PROVVEDIMENTO, ANCHE SE NON ANCORA DEFINITIVO - TERMINI DI SOLO SETTE GIORNI PER IL RICORSO AL TAR CONTRO IL DECRETO DI ESPULSIONE E DI SOLO TRE GIORNI PER IL SUCCESSIVO DEPOSITO - LAMENTATA INCIDENZA SUI DIRITTI DELLA PERSONA, SUL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, SULLE NORME DI GARANZIA DELLA LIBERTA' PERSONALE E SUL DIRITTO DI AGIRE E DIFENDERSI IN GIUDIZIO ANCHE CONTRO GLI ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE, ALLA LUCE DI SOPRAVVENUTA NORMATIVA, DELLA RILEVANZA DELLE QUESTIONI NEI GIUDIZI DI PROVENIENZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI 'A QUIBUS'.
ORD. 263/98. SICUREZZA PUBBLICA - REGOLAMENTAZIONE DELLA IMMIGRAZIONE E DELL'INGRESSO E SOGGIORNO NEL TERRITORIO NAZIONALE DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI - PROVVEDIMENTI PREVISTI NEI CONFRONTI DEI PRESUNTI AUTORI DI DETERMINATI REATI - DISCIPLINA ED EFFETTI - POSSIBILITA' DI DISPORNE L'ESPULSIONE, SE ARRESTATI IN FLAGRANZA, SU RICHIESTA NON MOTIVATA DEL PUBBLICO MINISTERO - AUMENTO DI PENA PER I SOGGETTI GIA' COLPITI DA TALE PROVVEDIMENTO, ANCHE SE NON ANCORA DEFINITIVO - TERMINI DI SOLO SETTE GIORNI PER IL RICORSO AL TAR CONTRO IL DECRETO DI ESPULSIONE E DI SOLO TRE GIORNI PER IL SUCCESSIVO DEPOSITO - LAMENTATA INCIDENZA SUI DIRITTI DELLA PERSONA, SUL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, SULLE NORME DI GARANZIA DELLA LIBERTA' PERSONALE E SUL DIRITTO DI AGIRE E DIFENDERSI IN GIUDIZIO ANCHE CONTRO GLI ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE, ALLA LUCE DI SOPRAVVENUTA NORMATIVA, DELLA RILEVANZA DELLE QUESTIONI NEI GIUDIZI DI PROVENIENZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI 'A QUIBUS'.
Testo
Deve ordinarsi la restituzione ai giudici 'a quibus' degli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale sollevate, in materia di regolamentazione dell'immigrazione e dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale di cittadini extracomunitari, nei confronti degli artt. 7-septies, commi 1 e 2, e 7-ter, del d.l. 30 dicembre 1989, n. 416 (convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1990, n. 39) - introdotti dall'art. 7 del d.l. 19 marzo 1996, n. 132, ed impugnati, in riferimento agli artt. 3, 13 e 24 Cost., il primo in quanto prevede, per il reato di mancata esibizione, da parte dell'extracomunitario, del documento di identificazione, un aumento di pena a carico di chi gia' risultasse colpito da un provvedimento di espulsione, anche se tale provvedimento non e' ancora definitivo, ed il secondo in quanto permette, nei confronti dell'arrestato in flagranza per uno dei delitti ivi indicati, che sia disposta l'espulsione in base a richiesta non motivata del pubblico ministero - e dell'art. 7-quinquies, aggiunto a sua volta al d.l. n. 416 del 1989 dall'art. 7 del d.l. 18 novembre 1995, n. 489, e contestato, in riferimento agli artt. 2, 24, primo e secondo comma, e 113, primo comma, Cost., in quanto, al comma 5, concede al cittadino extracomunitario espulso, un termine di solo sette giorni per impugnare il provvedimento, ed un termine di solo tre giorni per depositare, presso la segreteria del TAR, il ricorso notificato. Infatti, ai due decreti-legge in cui hanno fonte le disposizioni censurate - non convertiti in legge nel termine prescritto e non piu' reiterati dopo il d.l. n. 477 del 1996, ultimo della serie - hanno fatto seguito l'art. 1 della legge 9 dicembre 1996, n. 617 - che ha stabilito la validita' degli atti e dei provvedimenti adottati sulla base di detti decreti, facendone salvi gli effetti - e, da ultimo, la legge 6 marzo 1998, n. 40 - che ha dettato in materia una nuova normativa - e pertanto e' necessario che le autorita' rimettenti valutino se le questioni siano tuttora rilevanti nei giudizi principali. - Nello stesso senso, su analoga questione, O. n. 252/1997. red.: S. Pomodoro
Deve ordinarsi la restituzione ai giudici 'a quibus' degli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale sollevate, in materia di regolamentazione dell'immigrazione e dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale di cittadini extracomunitari, nei confronti degli artt. 7-septies, commi 1 e 2, e 7-ter, del d.l. 30 dicembre 1989, n. 416 (convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1990, n. 39) - introdotti dall'art. 7 del d.l. 19 marzo 1996, n. 132, ed impugnati, in riferimento agli artt. 3, 13 e 24 Cost., il primo in quanto prevede, per il reato di mancata esibizione, da parte dell'extracomunitario, del documento di identificazione, un aumento di pena a carico di chi gia' risultasse colpito da un provvedimento di espulsione, anche se tale provvedimento non e' ancora definitivo, ed il secondo in quanto permette, nei confronti dell'arrestato in flagranza per uno dei delitti ivi indicati, che sia disposta l'espulsione in base a richiesta non motivata del pubblico ministero - e dell'art. 7-quinquies, aggiunto a sua volta al d.l. n. 416 del 1989 dall'art. 7 del d.l. 18 novembre 1995, n. 489, e contestato, in riferimento agli artt. 2, 24, primo e secondo comma, e 113, primo comma, Cost., in quanto, al comma 5, concede al cittadino extracomunitario espulso, un termine di solo sette giorni per impugnare il provvedimento, ed un termine di solo tre giorni per depositare, presso la segreteria del TAR, il ricorso notificato. Infatti, ai due decreti-legge in cui hanno fonte le disposizioni censurate - non convertiti in legge nel termine prescritto e non piu' reiterati dopo il d.l. n. 477 del 1996, ultimo della serie - hanno fatto seguito l'art. 1 della legge 9 dicembre 1996, n. 617 - che ha stabilito la validita' degli atti e dei provvedimenti adottati sulla base di detti decreti, facendone salvi gli effetti - e, da ultimo, la legge 6 marzo 1998, n. 40 - che ha dettato in materia una nuova normativa - e pertanto e' necessario che le autorita' rimettenti valutino se le questioni siano tuttora rilevanti nei giudizi principali. - Nello stesso senso, su analoga questione, O. n. 252/1997. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 13
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 113
co. 1
Altri parametri e norme interposte